Olga

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DIRITTO D’AMORE. QUANDO LA LEGGE GOVERNA GLI AFFETTI

locandina DEFL’espressione diritto d’amore appare a prima vista stravagante: la materia del diritto è, nell’accezione corrente, antitetica alla sfera dei sentimenti. Nella scelta del titolo ci siamo ispirate a un saggio di Stefano Rodotà pubblicato nel 2015 e a una passione che ci accomuna. Riluttante a essere declinato per endecasillabi, il testo giuridico, che sia norma di legge, provvedimento giudiziario, circolare ministeriale, è territorio in cui la parola “amore” non trova cittadinanza. Se e in che misura lo Stato può intervenire negli ambiti più intimi delle scelte personali di un individuo e dunque nelle pieghe dei suoi sentimenti?

Ne parliamo venerdì 18 novembre alle ore 18 presso la Libreria Rinascita, Ascoli Piceno.

CUORE DI DONNA

LOCANDINA CUORE DI DONNAPresentazione del libro CUORE DI DONNA di Carla Maria Russo. Dialoga con l’autrice Olga Anastasi

6 novembre 2022 ore 17,30 LIBRERIA RINASCITA ASCOLI PICENO

LA PRIMA DONNA DETENUTA NEL CARCERE DI SING SING. LA PRIMA DONNA CHE ENTRA IN UN TRIBUNALE IN QUALITÀ DI AVVOCATO. UNA STORIA AVVINCENTE DI CORAGGIO E DI PASSIONE ACCADUTA OLTRE 100 ANNI FA EPPURE ATTUALISSIMA.

OLTRE IL FUMO DI NEBBIA

Oltre il fumo di nebbia, dentro gli alberi vigila la potenza” (Salvatore Quasimodo)

Manuel Pablo Pace, I guardiani della soglia. Olio su tela, 150x70 cm, 2021La questione della maternità surrogata alle soglie di un’auspicabile soluzione. All’indomani della sentenza della Corte Costituzionale n. 33/2021 che, nel rigettare una serie di questioni di legittimità legate alla nascita di bambini nati in violazione della Legge n. 40/2004, art. 12, comma 6, sollecitava un intervento del Legislatore a colmare il vuoto normativo atto ad impedire la lesione dei diritti fondamentali del minore a causa del mancato riconoscimento del rapporto di filiazione con il genitore “d’intenzione” e, nel contempo, per l’inadeguatezza della soluzione offerta dall’istituto dell’adozione in casi particolari di cui all’art. 44 lett. d) L. n. 184/1983, la Corte di Cassazione – con ordinanza interlocutoria n. 1842 del 25 gennaio 2022, chiede una pronuncia delle Sezioni Unite che superi le difficoltà interpretative del diritto vivente nell’inerzia del Parlamento. In particolare, della massima di cui a Cass. S.U. n. 12193/2019 per cui “il riconoscimento dell’efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata e il genitore d’intenzione munito della cittadinanza italiana trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità previsto dalla L. n. 40/2004, art. 12, comma 6, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l’istituto dell’adozione; la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull’interesse del minore, nell’ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione, non esclude peraltro la possibilità di conferire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l’adozione in casi particolari, prevista dalla L. n. 184/1983, art. 44, comma 1, lett. d)”. L’ordinanza interlocutoria chiede pertanto se, nel silenzio legislativo, sia consentita un’interpretazione del caso concreto, idonea a trovare la soluzione ottimale per il minore, ispirata a criteri di inerenza, proporzionalità e ragionevolezza. In ballo è il bilanciamento tra l’interesse del minore al rispetto dei suoi diritti fondamentali all’identità personale e alla vita familiare con la tutela della donna coinvolta nel processo di gestazione per altri, con la prevenzione in concreto di qualsiasi attentato alle regole del processo di adozione, con la legittima aspirazione dello Stato a pratiche elusive del divieto di surrogazione di maternità. I criteri direttivi cui sembra debba attenersi il giudice del merito parrebbero l’adesione libera e consapevole della donna alla gestazione, senza condizionamenti di natura economica, la revocabilità del suo consenso alla rinuncia al rapporto di filiazione sino alla nascita del bambino, la necessità di un apporto alla procreazione da parte di uno dei due genitori intenzionali, la valutazione in concreto delle conseguenze di un eventuale diniego al riconoscimento. Ulteriore nodo da sciogliere è se nel diritto europeo sussista un limite al mancato riconoscimento dello stato di filiazione acquisito all’estero da un minore cittadino italiano, se ciò comporti la perdita di stato e limiti alla libertà di circolazione e di vita familiare nel territorio dell’Unione. MINORI- MATERNITA SURROGATA1842_01_2022_

In foto Manuel Pablo Pace, I guardiani della soglia. Olio su tela, 150×70 cm, 2021. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

 

DE IURE

PH MICHELE ALBERTO SERENI

PH MICHELE ALBERTO SERENI

«Così come la forma logica è coerenza del soggetto con se stesso, la forma giuridica è coerenza di due soggetti fra loro» (Nicolás Gómez Dávila, De iure).

In foto Luigi Carboni, Ridisegnare. Olio e acrilico su tela, 200×200 cm, 2020. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

AFFIDAMENTO CONDIVISO, PARI TEMPO O NO

 

Adelaide Cioni, Go easy on me, black and white with red sticks. Lana cucita su tela, 156x98 cm ciascuno, 2020Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte il regime legale dell’affidamento condiviso, orientato alla tutela dell’interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio. L’assioma, ribadito nella pronuncia n. 17221/2021, con espresso richiamo alle precedenti sentenze Cass. Civ. n. 19323/2020 e Cass. Civ. n. 9764/2019, trova tuttavia contemperamento nell’interesse del minore per cui il giudice può individuare un diverso assetto al fine di assicurargli la situazione più confacente al suo benessere. Per tale ragione, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita serena tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con tutti e due i genitori e, a loro favore, il diritto a una piena esplicazione del ruolo educativo. Il diritto di visita del padre è stato perciò ricalibrato, ampliandolo, mentre la richiesta di collocazione alternata dei ragazzi non è coincisa col loro reale interesse, poiché ormai grandi, dunque in grado di avviarsi a gestire in autonomia il rapporto con i genitori, da conciliarsi con gli impegni di studio, relazioni e amicizie in progressivo sviluppo.

In foto Adelaide Cioni, Go easy on me, black and white with red sticks. Lana cucita su tela, 156×98 cm ciascuno, 2020. Galleria P420, Bologna. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati

IL PIANETA TUTTO INTERO

 

Andrea Chiesi, Eskhatos 5. Olio su lino, 100x140 cm, 2018«Così, per il meglio o per il peggio, ciascuno di noi, ricco o povero, porta in sé, senza saperlo il pianeta tutto intero» (Edgar Morin). E alla fine del mondo ognuno di noi porta in sé la misura collettiva della pena individuale inflitta a chi ha sbagliato. Nella causa Torreggiani e altri c/ Italia (Strasburgo, 8 gennaio 2013) la Corte Europea dei diritti dell’Uomo riconosce la violazione dell’art. 3 CEDU, secondo cui nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti, per la condizione di detenuti in celle di pochi metri quadrati e nella carenza costante di acqua calda. La Corte rammenta le raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa che invitano gli Stati a esortare i giudici a ricorrere il più possibile alle misure alternative alla detenzione e a riorientare la loro politica penale verso il minimo ricorso alla carcerazione allo scopo, tra l’altro, di risolvere il problema della crescita della popolazione carceraria. Corte-EDU-Sentenza-Torreggiani

«Thus, for the best or for the worst, each of us, rich or poor, carries the whole world within themselves without knowing it» (Edgar Morin). At the end of the world each of us will carry the collective weight within themselves of the individual penalty of those who made mistakes. In the Court’s case-law Torreggiani and Others v. Italy the European Court of Human Rights unanimously decided for the violation of art. 3, according that no one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment, for the severe shortage of space for periods ranging from fourteen to fifty-four months and the lack of hot water during these periods. The Court pointed to the Recommendations of the Committee of Ministers of the Council of Europe inviting States to encourage judges to make use of alternative measures to detention wherever possible, and to devise their penal policies with a view to reducing recourse to imprisonment, in order, among other objectives, to tackle the problem of the growth in the prison population. Note on the Court’s case-law No. 159-2013

In foto Andrea Chiesi, Eskhatos 5. Olio su lino, 100×140 cm, 2018. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

Ad Adele Cappelli, Ascoli Piceno 22.12.1967 – 10.4.2021

MOLTE SONO LE COSE MIRABILI, MA NESSUNA È PIÙ MIRABILE DELL’UOMO

Stefano Di Stasio, Edipo a Colono. Olio su tela, 200x200 cm, 2020La detenzione domiciliare di cui all’art. 47 ter, comma 01, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), è fondata su una presunzione di incompatibilità del soggetto ultrasettantenne con il regime carcerario per ragioni umanitarie, e in particolare sul sostanziale riconoscimento da parte del legislatore dell’inadeguatezza del carcere a svolgere pienamente la funzione prevista dall’art. 27, comma 3, Cost., nei confronti di un detenuto di età così avanzata. La Corte Costitituzionale, con la pronuncia_56_2021, depositata il 31 marzo 2021, nel riconoscere l’intrinseca irragionevolezza della disposizione censurata, ne dichiara l’illegittimità costituzionale limitatamente alle parole «né sia stato mai condannato con l’aggravante di cui all’articolo 99 del codice penale», riespandendo perciò gli ordinari poteri della magistratura di sorveglianza di valutare se il detenuto sia in effetti meritevole di accedere alla misura alternativa, senza che valgano di automatismi preclusivi di una condanna con l’aggravante della recidiva, in una qualunque delle sue forme disciplinate dall’art. 99 Codice penale.

In foto Stefano Di Stasio, Edipo a Colono. Olio su tela, 200×200 cm, 2020. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

DETENZIONE E FIGLI DISABILI, LA CONSULTA A FAVORE DELLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

Daniele Vezzani, A braccia aperte. Olio su tela, 140x170 cm, 2020«Nel solco di quanto già affermato nel 2003 sulla detenzione domiciliare ordinaria (sentenza n. 350, relatrice Fernanda Contri), la Corte – con la sentenza n. 18 del 2020, ha ora rimosso anche per la detenzione domiciliare speciale il limite di età dei dieci anni del figlio affetto da grave disabilità. Questa misura, infatti, è finalizzata principalmente a tutelare il figlio, terzo incolpevole, bisognoso del rapporto quotidiano e delle cure della madre ristretta in carcere. La sentenza s’inserisce nell’ambito di una copiosa giurisprudenza costituzionale che considera le relazioni umane più prossime, specialmente familiari, fattori determinanti per la tutela effettiva delle persone più fragili. Perciò la Corte ha ritenuto che la detenzione domiciliare debba essere concessa alla madre di un figlio gravemente disabile, considerata la sua particolare vulnerabilità fisica e psichica, qualunque sia l’età, anche in nome della protezione della maternità (articolo 31 Costituzione), cioè del legame tra madre e figlio, che non si esaurisce nelle prime fasi di vita del bambino. Roma, 14 febbraio 2020».Comunicato Ufficio Stampa Corte Costituzionale pronuncia_18_2020

In foto Daniele Vezzani, A braccia aperte. Olio su tela, 140×170 cm, 2020. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

«OPERA SENZA AUTORE»

 

Edoardo Tresoldi, Opera. Foto Roberto ConteL’incertezza sulle proprie radici può essere un vulnus in qualsiasi stadio della vita, è diritto inviolabile della persona conoscerle. Preminente tuttavia è sempre l’attenzione ai beni supremi della salute e della vita della donna al momento del parto e la sua fragilità, che potrebbe portarla a scelte diverse se sentisse messa in pericolo la possibilità di restare ignota. Eppure quando, pur non avendo riconosciuto il figlio mentre era in vita, lo ha in seguito trattato come tale, tenendolo a vivere con sé, dimostrando di aver revocato l’iniziale rinuncia alla genitorialità giuridica, alla sua morte costui potrà chiedere giudizialmente l’accertamento della maternità che, ex art. 269 Codice civile, può essere provata con ogni mezzo: una lettura costituzionalmente orientata, nel privilegiare il diritto della donna all’anonimato, lo bilancia col diritto dell’individuo a conoscere le proprie origini. Nel caso di specie la Suprema Corte, conferma la decisione di merito che aveva accertato il rapporto di filiazione sulla base di una consulenza immunogenetica che ha concluso per un sicuro rapporto di parentela, su dichiarazioni testimoniali di persone estranee alla famiglia, su un verbale di testamento olografo. Compensa le spese del giudizio tra le parti per la novità delle questioni trattate.

DIRITTO ANONIMATO MATERNITA- 19824_22.09.2020 Cass. Civ., Sez. Civ. I, n. 19824 del 22.9.2020

In foto Edoardo Tresoldi, Opera. Foto Roberto Conte. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

RISOLVERE LA CONTROVERSIA FUORI DAL TRIBUNALE – CONTENERE IL CONFLITTO

 

Marcello Carra- La torre di Babele, 2012.2013Adire l’autorità giudiziaria, per cultura e forma mentis dell’utente medio, per la distanza che lo separa dall’istituzione, per il formalismo cui il processo civile è sottoposto, può risultare un trauma. La delega di potere che si affida al magistrato, soprattutto in ambiti intimi come il diritto di famiglia, può condurre a decisioni standard che mal si adatteranno alle esigenze concrete delle parti.

Il linguaggio giuridico, spesso anche diverso secondo gli ambiti – da parte di giudici, avvocati, cancellieri, pubblici ministeri, notai, consulenti – se per un verso è sinonimo di ricchezza tecnica e culturale per gli addetti ai lavori, appare agli esterni come sinonimo di confusione, associato all’icona negativa di una torre di Babele.

Quando il rapporto tra due parti perviene innanzi a un tribunale, vi approda nella fase patologica: da lì in poi, contenere il conflitto e la degenerazione della relazione, diventa sempre più difficile se non impossibile.

In foto Marcello Carrà, La torre di Babele. Penna a biro su carta applicata su legno, 114×155 cm, 2012-2013. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

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