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OLTRE IL FUMO DI NEBBIA

Oltre il fumo di nebbia, dentro gli alberi vigila la potenza” (Salvatore Quasimodo)

Manuel Pablo Pace, I guardiani della soglia. Olio su tela, 150x70 cm, 2021La questione della maternità surrogata alle soglie di un’auspicabile soluzione. All’indomani della sentenza della Corte Costituzionale n. 33/2021 che, nel rigettare una serie di questioni di legittimità legate alla nascita di bambini nati in violazione della Legge n. 40/2004, art. 12, comma 6, sollecitava un intervento del Legislatore a colmare il vuoto normativo atto ad impedire la lesione dei diritti fondamentali del minore a causa del mancato riconoscimento del rapporto di filiazione con il genitore “d’intenzione” e, nel contempo, per l’inadeguatezza della soluzione offerta dall’istituto dell’adozione in casi particolari di cui all’art. 44 lett. d) L. n. 184/1983, la Corte di Cassazione – con ordinanza interlocutoria n. 1842 del 25 gennaio 2022, chiede una pronuncia delle Sezioni Unite che superi le difficoltà interpretative del diritto vivente nell’inerzia del Parlamento. In particolare, della massima di cui a Cass. S.U. n. 12193/2019 per cui “il riconoscimento dell’efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata e il genitore d’intenzione munito della cittadinanza italiana trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità previsto dalla L. n. 40/2004, art. 12, comma 6, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l’istituto dell’adozione; la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull’interesse del minore, nell’ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione, non esclude peraltro la possibilità di conferire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l’adozione in casi particolari, prevista dalla L. n. 184/1983, art. 44, comma 1, lett. d)”. L’ordinanza interlocutoria chiede pertanto se, nel silenzio legislativo, sia consentita un’interpretazione del caso concreto, idonea a trovare la soluzione ottimale per il minore, ispirata a criteri di inerenza, proporzionalità e ragionevolezza. In ballo è il bilanciamento tra l’interesse del minore al rispetto dei suoi diritti fondamentali all’identità personale e alla vita familiare con la tutela della donna coinvolta nel processo di gestazione per altri, con la prevenzione in concreto di qualsiasi attentato alle regole del processo di adozione, con la legittima aspirazione dello Stato a pratiche elusive del divieto di surrogazione di maternità. I criteri direttivi cui sembra debba attenersi il giudice del merito parrebbero l’adesione libera e consapevole della donna alla gestazione, senza condizionamenti di natura economica, la revocabilità del suo consenso alla rinuncia al rapporto di filiazione sino alla nascita del bambino, la necessità di un apporto alla procreazione da parte di uno dei due genitori intenzionali, la valutazione in concreto delle conseguenze di un eventuale diniego al riconoscimento. Ulteriore nodo da sciogliere è se nel diritto europeo sussista un limite al mancato riconoscimento dello stato di filiazione acquisito all’estero da un minore cittadino italiano, se ciò comporti la perdita di stato e limiti alla libertà di circolazione e di vita familiare nel territorio dell’Unione. MINORI- MATERNITA SURROGATA1842_01_2022_

In foto Manuel Pablo Pace, I guardiani della soglia. Olio su tela, 150×70 cm, 2021. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

 

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