Olga

Articoli nella categoria Diritto minorile, delle persone e delle relazioni familiari

DIRITTO D’AMORE. QUANDO LA LEGGE GOVERNA GLI AFFETTI

locandina DEFL’espressione diritto d’amore appare a prima vista stravagante: la materia del diritto è, nell’accezione corrente, antitetica alla sfera dei sentimenti. Nella scelta del titolo ci siamo ispirate a un saggio di Stefano Rodotà pubblicato nel 2015 e a una passione che ci accomuna. Riluttante a essere declinato per endecasillabi, il testo giuridico, che sia norma di legge, provvedimento giudiziario, circolare ministeriale, è territorio in cui la parola “amore” non trova cittadinanza. Se e in che misura lo Stato può intervenire negli ambiti più intimi delle scelte personali di un individuo e dunque nelle pieghe dei suoi sentimenti?

Ne parliamo venerdì 18 novembre alle ore 18 presso la Libreria Rinascita, Ascoli Piceno.

ASSEGNO DIVORZILE E SUA RESTITUZIONE. LE SEZIONI UNITE SULLA CONDICTIO INDEBITI

Daniele Vezzani, Coppia (Beatrice e Stefano). Olio su tavola, 120x90 cm, 2022Con una lunga, dettagliata ricostruzione dell’istituto le Sezioni Unite della Cassazione rompono il dogma dell’irripetibilità dell’assegno, quando emerga l’insussistenza ab origine del diritto al mantenimento. Non è possibile ammettere invece la restituzione nel caso di rivalutazione della sola situazione dell’obbligato oppure quando si agisca per una mera rimodulazione al ribasso purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post- familiare e del principio tratto dall’esperienza pratica secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica.

Cass. Civ. S.U. n. 32914/2022 pubblicata l’8.11.2022 CASS. SU 32914-2022 RIPETIBILITA’ ASSEGNO DIVORZILE

In foto Daniele Vezzani, Coppia (Beatrice e Stefano). Olio su tavola, 120×90 cm, 2022. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

VA MANTENUTO IL RAPPORTO DEL FIGLIO CON ENTRAMBI I GENITORI

father-656734_1280In tema di filiazione la Prima Sezione civile ha affermato che la violazione del diritto alla bigenitorialità da parte del genitore che ostacoli i rapporti del figlio con l’altro genitore, e la conseguente necessità di garantire l’attuazione di tale diritto, non impongono necessariamente la pronuncia di decadenza del genitore malevolo dalla responsabilità genitoriale e l’allontanamento del minore dalla sua residenza, quali misure estreme che recidono ineluttabilmente ogni rapporto, giuridico, morale ed affettivo con il figlio, essendo necessaria la verifica, nell’interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell’esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza della improvvisa e radicale esclusione di ogni relazione con il genitore con il quale ha sempre vissuto, coltivando i propri interessi di bambino, e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita.

Presidente: F.A. Genovese

Relatore: R. Caiazzo

Ordinanza n. 9691 del 24/03/2022 9691_03_2022_no-index

OLTRE IL FUMO DI NEBBIA

Oltre il fumo di nebbia, dentro gli alberi vigila la potenza” (Salvatore Quasimodo)

Manuel Pablo Pace, I guardiani della soglia. Olio su tela, 150x70 cm, 2021La questione della maternità surrogata alle soglie di un’auspicabile soluzione. All’indomani della sentenza della Corte Costituzionale n. 33/2021 che, nel rigettare una serie di questioni di legittimità legate alla nascita di bambini nati in violazione della Legge n. 40/2004, art. 12, comma 6, sollecitava un intervento del Legislatore a colmare il vuoto normativo atto ad impedire la lesione dei diritti fondamentali del minore a causa del mancato riconoscimento del rapporto di filiazione con il genitore “d’intenzione” e, nel contempo, per l’inadeguatezza della soluzione offerta dall’istituto dell’adozione in casi particolari di cui all’art. 44 lett. d) L. n. 184/1983, la Corte di Cassazione – con ordinanza interlocutoria n. 1842 del 25 gennaio 2022, chiede una pronuncia delle Sezioni Unite che superi le difficoltà interpretative del diritto vivente nell’inerzia del Parlamento. In particolare, della massima di cui a Cass. S.U. n. 12193/2019 per cui “il riconoscimento dell’efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata e il genitore d’intenzione munito della cittadinanza italiana trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità previsto dalla L. n. 40/2004, art. 12, comma 6, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l’istituto dell’adozione; la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull’interesse del minore, nell’ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione, non esclude peraltro la possibilità di conferire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l’adozione in casi particolari, prevista dalla L. n. 184/1983, art. 44, comma 1, lett. d)”. L’ordinanza interlocutoria chiede pertanto se, nel silenzio legislativo, sia consentita un’interpretazione del caso concreto, idonea a trovare la soluzione ottimale per il minore, ispirata a criteri di inerenza, proporzionalità e ragionevolezza. In ballo è il bilanciamento tra l’interesse del minore al rispetto dei suoi diritti fondamentali all’identità personale e alla vita familiare con la tutela della donna coinvolta nel processo di gestazione per altri, con la prevenzione in concreto di qualsiasi attentato alle regole del processo di adozione, con la legittima aspirazione dello Stato a pratiche elusive del divieto di surrogazione di maternità. I criteri direttivi cui sembra debba attenersi il giudice del merito parrebbero l’adesione libera e consapevole della donna alla gestazione, senza condizionamenti di natura economica, la revocabilità del suo consenso alla rinuncia al rapporto di filiazione sino alla nascita del bambino, la necessità di un apporto alla procreazione da parte di uno dei due genitori intenzionali, la valutazione in concreto delle conseguenze di un eventuale diniego al riconoscimento. Ulteriore nodo da sciogliere è se nel diritto europeo sussista un limite al mancato riconoscimento dello stato di filiazione acquisito all’estero da un minore cittadino italiano, se ciò comporti la perdita di stato e limiti alla libertà di circolazione e di vita familiare nel territorio dell’Unione. MINORI- MATERNITA SURROGATA1842_01_2022_

In foto Manuel Pablo Pace, I guardiani della soglia. Olio su tela, 150×70 cm, 2021. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER AVVOCATE/I SULLA TUTELA ANTIDISCRIMINATORIA DI GENERE

Dal 4 ottobre 2021, con la sua presentazione, ha avuto inizio il Corso di alta formazione per avvocate/i in materia antidiscriminatoria di genere riservato ad avvocate e avvocati del territorio regionale della Calabria. Il Corso è stato organizzato dal Comitato Pari Opportunità di Catanzaro e con il patrocinio della Consigliera Nazionale di parità, del Consiglio Nazionale Forense, del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Catanzaro. Si concluderà il 18 dicembre 2021 con il test di verifica.

Qui il programma del CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO il cui obiettivo principale è fornire le informazioni e gli aggiornamenti necessari volti ad arricchire il bagaglio culturale di conoscenze degli/le avvocati/e chiamati a tutelare le vittime di discriminazione nel mondo del lavoro, in modo da favorire il giusto accesso alla giustizia per le vittime di discriminazioni e promuovere una strategia integrata di prevenzione e contrasto delle discriminazioni, favorendo se possibile l’emersione del fenomeno della discriminazione di genere. Alla base il protocollo d’intesa siglato dalla Consigliera Nazionale di parità con il Consiglio Nazionale Forense nel corso del 2017, con cui i firmatari si sono impegnati a sviluppare un proficuo rapporto di collaborazione per la realizzazione mediante avviso pubblico, di una Short- list di avvocate/i specializzati in diritto del lavoro ed in particolare nell’ambito di fenomeni di carattere discriminatorio.

CORSO SPECIALISTICO IN DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO

IMG_0868IMG_0869

2° CORSO SPECIALISTICO IN DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO DI 12 ORE A COMPLETAMENTO DEI CORSI DI ALTA FORMAZIONE ORGANIZZATI SUI TERRITORI DI: PUGLIA, TOSCANA, UMBRIA PROGRAMMA 2 Corso specialistico

PROTOCOLLO DI INTESA TRA CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE E CONSIGLIERA NAZIONALE DI PARITÀ

Tutte le attività si svolgeranno da remoto il 10, 14, 16, 22 settembre ore 15.00 – 18.00

1° incontro: 15.00 – 15.45: Apertura: Francesca Cipriani, Consigliera Nazionale di Parità e Maria Masi, Presidente CNF: Il Patto di collaborazione tra Consigliere di Parità e Avvocate/i.

Serenella Molendini, Consigliera Nazionale di Parità Supplente e Susanna Pisano Consigliera di Parità di Sassari: Il Corso Specialistico: contenuti e regole

Le Consigliere Regionali: Stella Sanseverino Puglia, Maria Grazia Maestrelli Toscana, Monica Paparelli Umbria: L’attività antidiscriminatoria delle Consigliere di Parità.

15.50 – 17.10: Gli Istituti Processuali della tutela antidiscriminatoria. L’azione individuale (cautelare e ordinaria). L’onere della prova, la vittimizzazione e il risarcimento del danno. Gianna Baldoni – Avvocata e Consigliera di parità dell’Area Metropolitana di Roma

17.10 – 17.30 – Testimonianza e buone pratiche: Alessandra Ghezzi, Avvocata e Consigliera di Parità di Monza e Brianza. Azione antidiscriminatoria ad adiuvandum al rientro della maternità.

17.30-18.00 – Dibattito

2° incontro 15.00 – 16.15: Istituti Processuali della tutela antidiscriminatoria. L’Azione Collettiva (cautelare e ordinaria). L’onere della prova, la vittimizzazione e il risarcimento del danno. Stella Ciarletta, Avvocata, già Consigliera Regionale di Parità e Consulente giuridica UNAR

ore 16.15 -17.30 Testimonianze e buone pratiche: Daniela Manassero, Avvocata, già Consulente giuridica Consigliera Regionale della Lombardia – Discriminazione nel calcolo dell’indennità di maternità delle lavoratrici del settore volo. L’azione giudiziaria promossa dalla Consigliera Regionale della Lombardia

Sonia Alvisi – Consigliera Regionale dell’Emilia Romagna e Loredana Piscitelli – Avvocata e Consulente giuridica Consigliera Regionale Emilia Romagna. Profili discriminatori del regolamento del Consorzio Pescatori di Goro.

ore 17.30-18.00 Dibattito

3° incontro 15.00 – 16.00: La Convenzione ILO n. 190/2019 e la Raccomandazione n. 256/2019 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro. Serenella Molendini – Consigliera Nazionale di Parità Supplente

ore 16.00 – 17.30: Le molestie sessuali sui luoghi di lavoro: azione lavoristica e azione penale. Olga Anastasi – Avvocata e Consulente giuridica della Consigliera di Parità di Ascoli Piceno Testimonianza: Olga Anastasi e Paola Petrucci – Consigliera Provinciale di Ascoli Piceno e Consigliera Regionaledi Parità delle Marche

ore 17.30-18.00 Dibattito

4° incontro 15.00 – 16.00: Le discriminazioni di genere e la rappresentanza nei Comuni e nelle Regioni. Andrea Deffenu -Professore ordinario di Diritto Pubblico – Università degli Studi di Cagliari

ore 16.00-16.30 Testimonianza: Ivana Pipponzi – Avvocata e Consigliera Regionale Basilicata

ore 16.30 -18.00 Test di verifica

AFFIDAMENTO CONDIVISO, PARI TEMPO O NO

 

Adelaide Cioni, Go easy on me, black and white with red sticks. Lana cucita su tela, 156x98 cm ciascuno, 2020Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte il regime legale dell’affidamento condiviso, orientato alla tutela dell’interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio. L’assioma, ribadito nella pronuncia n. 17221/2021, con espresso richiamo alle precedenti sentenze Cass. Civ. n. 19323/2020 e Cass. Civ. n. 9764/2019, trova tuttavia contemperamento nell’interesse del minore per cui il giudice può individuare un diverso assetto al fine di assicurargli la situazione più confacente al suo benessere. Per tale ragione, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita serena tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con tutti e due i genitori e, a loro favore, il diritto a una piena esplicazione del ruolo educativo. Il diritto di visita del padre è stato perciò ricalibrato, ampliandolo, mentre la richiesta di collocazione alternata dei ragazzi non è coincisa col loro reale interesse, poiché ormai grandi, dunque in grado di avviarsi a gestire in autonomia il rapporto con i genitori, da conciliarsi con gli impegni di studio, relazioni e amicizie in progressivo sviluppo.

In foto Adelaide Cioni, Go easy on me, black and white with red sticks. Lana cucita su tela, 156×98 cm ciascuno, 2020. Galleria P420, Bologna. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati

MOLTE SONO LE COSE MIRABILI, MA NESSUNA È PIÙ MIRABILE DELL’UOMO

Stefano Di Stasio, Edipo a Colono. Olio su tela, 200x200 cm, 2020La detenzione domiciliare di cui all’art. 47 ter, comma 01, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), è fondata su una presunzione di incompatibilità del soggetto ultrasettantenne con il regime carcerario per ragioni umanitarie, e in particolare sul sostanziale riconoscimento da parte del legislatore dell’inadeguatezza del carcere a svolgere pienamente la funzione prevista dall’art. 27, comma 3, Cost., nei confronti di un detenuto di età così avanzata. La Corte Costitituzionale, con la pronuncia_56_2021, depositata il 31 marzo 2021, nel riconoscere l’intrinseca irragionevolezza della disposizione censurata, ne dichiara l’illegittimità costituzionale limitatamente alle parole «né sia stato mai condannato con l’aggravante di cui all’articolo 99 del codice penale», riespandendo perciò gli ordinari poteri della magistratura di sorveglianza di valutare se il detenuto sia in effetti meritevole di accedere alla misura alternativa, senza che valgano di automatismi preclusivi di una condanna con l’aggravante della recidiva, in una qualunque delle sue forme disciplinate dall’art. 99 Codice penale.

In foto Stefano Di Stasio, Edipo a Colono. Olio su tela, 200×200 cm, 2020. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

DETENZIONE E FIGLI DISABILI, LA CONSULTA A FAVORE DELLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

Daniele Vezzani, A braccia aperte. Olio su tela, 140x170 cm, 2020«Nel solco di quanto già affermato nel 2003 sulla detenzione domiciliare ordinaria (sentenza n. 350, relatrice Fernanda Contri), la Corte – con la sentenza n. 18 del 2020, ha ora rimosso anche per la detenzione domiciliare speciale il limite di età dei dieci anni del figlio affetto da grave disabilità. Questa misura, infatti, è finalizzata principalmente a tutelare il figlio, terzo incolpevole, bisognoso del rapporto quotidiano e delle cure della madre ristretta in carcere. La sentenza s’inserisce nell’ambito di una copiosa giurisprudenza costituzionale che considera le relazioni umane più prossime, specialmente familiari, fattori determinanti per la tutela effettiva delle persone più fragili. Perciò la Corte ha ritenuto che la detenzione domiciliare debba essere concessa alla madre di un figlio gravemente disabile, considerata la sua particolare vulnerabilità fisica e psichica, qualunque sia l’età, anche in nome della protezione della maternità (articolo 31 Costituzione), cioè del legame tra madre e figlio, che non si esaurisce nelle prime fasi di vita del bambino. Roma, 14 febbraio 2020».Comunicato Ufficio Stampa Corte Costituzionale pronuncia_18_2020

In foto Daniele Vezzani, A braccia aperte. Olio su tela, 140×170 cm, 2020. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

«OPERA SENZA AUTORE»

 

Edoardo Tresoldi, Opera. Foto Roberto ConteL’incertezza sulle proprie radici può essere un vulnus in qualsiasi stadio della vita, è diritto inviolabile della persona conoscerle. Preminente tuttavia è sempre l’attenzione ai beni supremi della salute e della vita della donna al momento del parto e la sua fragilità, che potrebbe portarla a scelte diverse se sentisse messa in pericolo la possibilità di restare ignota. Eppure quando, pur non avendo riconosciuto il figlio mentre era in vita, lo ha in seguito trattato come tale, tenendolo a vivere con sé, dimostrando di aver revocato l’iniziale rinuncia alla genitorialità giuridica, alla sua morte costui potrà chiedere giudizialmente l’accertamento della maternità che, ex art. 269 Codice civile, può essere provata con ogni mezzo: una lettura costituzionalmente orientata, nel privilegiare il diritto della donna all’anonimato, lo bilancia col diritto dell’individuo a conoscere le proprie origini. Nel caso di specie la Suprema Corte, conferma la decisione di merito che aveva accertato il rapporto di filiazione sulla base di una consulenza immunogenetica che ha concluso per un sicuro rapporto di parentela, su dichiarazioni testimoniali di persone estranee alla famiglia, su un verbale di testamento olografo. Compensa le spese del giudizio tra le parti per la novità delle questioni trattate.

DIRITTO ANONIMATO MATERNITA- 19824_22.09.2020 Cass. Civ., Sez. Civ. I, n. 19824 del 22.9.2020

In foto Edoardo Tresoldi, Opera. Foto Roberto Conte. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi