Olga

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CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER AVVOCATE/I SULLA TUTELA ANTIDISCRIMINATORIA DI GENERE

Dal 4 ottobre 2021, con la sua presentazione, ha avuto inizio il Corso di alta formazione per avvocate/i in materia antidiscriminatoria di genere riservato ad avvocate e avvocati del territorio regionale della Calabria. Il Corso è stato organizzato dal Comitato Pari Opportunità di Catanzaro e con il patrocinio della Consigliera Nazionale di parità, del Consiglio Nazionale Forense, del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Catanzaro. Si concluderà il 18 dicembre 2021 con il test di verifica.

Qui il programma del CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO il cui obiettivo principale è fornire le informazioni e gli aggiornamenti necessari volti ad arricchire il bagaglio culturale di conoscenze degli/le avvocati/e chiamati a tutelare le vittime di discriminazione nel mondo del lavoro, in modo da favorire il giusto accesso alla giustizia per le vittime di discriminazioni e promuovere una strategia integrata di prevenzione e contrasto delle discriminazioni, favorendo se possibile l’emersione del fenomeno della discriminazione di genere. Alla base il protocollo d’intesa siglato dalla Consigliera Nazionale di parità con il Consiglio Nazionale Forense nel corso del 2017, con cui i firmatari si sono impegnati a sviluppare un proficuo rapporto di collaborazione per la realizzazione mediante avviso pubblico, di una Short- list di avvocate/i specializzati in diritto del lavoro ed in particolare nell’ambito di fenomeni di carattere discriminatorio.

CORSO SPECIALISTICO IN DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO

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2° CORSO SPECIALISTICO IN DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO DI 12 ORE A COMPLETAMENTO DEI CORSI DI ALTA FORMAZIONE ORGANIZZATI SUI TERRITORI DI: PUGLIA, TOSCANA, UMBRIA PROGRAMMA 2 Corso specialistico

PROTOCOLLO DI INTESA TRA CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE E CONSIGLIERA NAZIONALE DI PARITÀ

Tutte le attività si svolgeranno da remoto il 10, 14, 16, 22 settembre ore 15.00 – 18.00

1° incontro: 15.00 – 15.45: Apertura: Francesca Cipriani, Consigliera Nazionale di Parità e Maria Masi, Presidente CNF: Il Patto di collaborazione tra Consigliere di Parità e Avvocate/i.

Serenella Molendini, Consigliera Nazionale di Parità Supplente e Susanna Pisano Consigliera di Parità di Sassari: Il Corso Specialistico: contenuti e regole

Le Consigliere Regionali: Stella Sanseverino Puglia, Maria Grazia Maestrelli Toscana, Monica Paparelli Umbria: L’attività antidiscriminatoria delle Consigliere di Parità.

15.50 – 17.10: Gli Istituti Processuali della tutela antidiscriminatoria. L’azione individuale (cautelare e ordinaria). L’onere della prova, la vittimizzazione e il risarcimento del danno. Gianna Baldoni – Avvocata e Consigliera di parità dell’Area Metropolitana di Roma

17.10 – 17.30 – Testimonianza e buone pratiche: Alessandra Ghezzi, Avvocata e Consigliera di Parità di Monza e Brianza. Azione antidiscriminatoria ad adiuvandum al rientro della maternità.

17.30-18.00 – Dibattito

2° incontro 15.00 – 16.15: Istituti Processuali della tutela antidiscriminatoria. L’Azione Collettiva (cautelare e ordinaria). L’onere della prova, la vittimizzazione e il risarcimento del danno. Stella Ciarletta, Avvocata, già Consigliera Regionale di Parità e Consulente giuridica UNAR

ore 16.15 -17.30 Testimonianze e buone pratiche: Daniela Manassero, Avvocata, già Consulente giuridica Consigliera Regionale della Lombardia – Discriminazione nel calcolo dell’indennità di maternità delle lavoratrici del settore volo. L’azione giudiziaria promossa dalla Consigliera Regionale della Lombardia

Sonia Alvisi – Consigliera Regionale dell’Emilia Romagna e Loredana Piscitelli – Avvocata e Consulente giuridica Consigliera Regionale Emilia Romagna. Profili discriminatori del regolamento del Consorzio Pescatori di Goro.

ore 17.30-18.00 Dibattito

3° incontro 15.00 – 16.00: La Convenzione ILO n. 190/2019 e la Raccomandazione n. 256/2019 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro. Serenella Molendini – Consigliera Nazionale di Parità Supplente

ore 16.00 – 17.30: Le molestie sessuali sui luoghi di lavoro: azione lavoristica e azione penale. Olga Anastasi – Avvocata e Consulente giuridica della Consigliera di Parità di Ascoli Piceno Testimonianza: Olga Anastasi e Paola Petrucci – Consigliera Provinciale di Ascoli Piceno e Consigliera Regionaledi Parità delle Marche

ore 17.30-18.00 Dibattito

4° incontro 15.00 – 16.00: Le discriminazioni di genere e la rappresentanza nei Comuni e nelle Regioni. Andrea Deffenu -Professore ordinario di Diritto Pubblico – Università degli Studi di Cagliari

ore 16.00-16.30 Testimonianza: Ivana Pipponzi – Avvocata e Consigliera Regionale Basilicata

ore 16.30 -18.00 Test di verifica

IL PIANETA TUTTO INTERO

 

Andrea Chiesi, Eskhatos 5. Olio su lino, 100x140 cm, 2018«Così, per il meglio o per il peggio, ciascuno di noi, ricco o povero, porta in sé, senza saperlo il pianeta tutto intero» (Edgar Morin). E alla fine del mondo ognuno di noi porta in sé la misura collettiva della pena individuale inflitta a chi ha sbagliato. Nella causa Torreggiani e altri c/ Italia (Strasburgo, 8 gennaio 2013) la Corte Europea dei diritti dell’Uomo riconosce la violazione dell’art. 3 CEDU, secondo cui nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti, per la condizione di detenuti in celle di pochi metri quadrati e nella carenza costante di acqua calda. La Corte rammenta le raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa che invitano gli Stati a esortare i giudici a ricorrere il più possibile alle misure alternative alla detenzione e a riorientare la loro politica penale verso il minimo ricorso alla carcerazione allo scopo, tra l’altro, di risolvere il problema della crescita della popolazione carceraria. Corte-EDU-Sentenza-Torreggiani

«Thus, for the best or for the worst, each of us, rich or poor, carries the whole world within themselves without knowing it» (Edgar Morin). At the end of the world each of us will carry the collective weight within themselves of the individual penalty of those who made mistakes. In the Court’s case-law Torreggiani and Others v. Italy the European Court of Human Rights unanimously decided for the violation of art. 3, according that no one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment, for the severe shortage of space for periods ranging from fourteen to fifty-four months and the lack of hot water during these periods. The Court pointed to the Recommendations of the Committee of Ministers of the Council of Europe inviting States to encourage judges to make use of alternative measures to detention wherever possible, and to devise their penal policies with a view to reducing recourse to imprisonment, in order, among other objectives, to tackle the problem of the growth in the prison population. Note on the Court’s case-law No. 159-2013

In foto Andrea Chiesi, Eskhatos 5. Olio su lino, 100×140 cm, 2018. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

Ad Adele Cappelli, Ascoli Piceno 22.12.1967 – 10.4.2021

MOLTE SONO LE COSE MIRABILI, MA NESSUNA È PIÙ MIRABILE DELL’UOMO

Stefano Di Stasio, Edipo a Colono. Olio su tela, 200x200 cm, 2020La detenzione domiciliare di cui all’art. 47 ter, comma 01, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), è fondata su una presunzione di incompatibilità del soggetto ultrasettantenne con il regime carcerario per ragioni umanitarie, e in particolare sul sostanziale riconoscimento da parte del legislatore dell’inadeguatezza del carcere a svolgere pienamente la funzione prevista dall’art. 27, comma 3, Cost., nei confronti di un detenuto di età così avanzata. La Corte Costitituzionale, con la pronuncia_56_2021, depositata il 31 marzo 2021, nel riconoscere l’intrinseca irragionevolezza della disposizione censurata, ne dichiara l’illegittimità costituzionale limitatamente alle parole «né sia stato mai condannato con l’aggravante di cui all’articolo 99 del codice penale», riespandendo perciò gli ordinari poteri della magistratura di sorveglianza di valutare se il detenuto sia in effetti meritevole di accedere alla misura alternativa, senza che valgano di automatismi preclusivi di una condanna con l’aggravante della recidiva, in una qualunque delle sue forme disciplinate dall’art. 99 Codice penale.

In foto Stefano Di Stasio, Edipo a Colono. Olio su tela, 200×200 cm, 2020. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

DETENZIONE E FIGLI DISABILI, LA CONSULTA A FAVORE DELLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

Daniele Vezzani, A braccia aperte. Olio su tela, 140x170 cm, 2020«Nel solco di quanto già affermato nel 2003 sulla detenzione domiciliare ordinaria (sentenza n. 350, relatrice Fernanda Contri), la Corte – con la sentenza n. 18 del 2020, ha ora rimosso anche per la detenzione domiciliare speciale il limite di età dei dieci anni del figlio affetto da grave disabilità. Questa misura, infatti, è finalizzata principalmente a tutelare il figlio, terzo incolpevole, bisognoso del rapporto quotidiano e delle cure della madre ristretta in carcere. La sentenza s’inserisce nell’ambito di una copiosa giurisprudenza costituzionale che considera le relazioni umane più prossime, specialmente familiari, fattori determinanti per la tutela effettiva delle persone più fragili. Perciò la Corte ha ritenuto che la detenzione domiciliare debba essere concessa alla madre di un figlio gravemente disabile, considerata la sua particolare vulnerabilità fisica e psichica, qualunque sia l’età, anche in nome della protezione della maternità (articolo 31 Costituzione), cioè del legame tra madre e figlio, che non si esaurisce nelle prime fasi di vita del bambino. Roma, 14 febbraio 2020».Comunicato Ufficio Stampa Corte Costituzionale pronuncia_18_2020

In foto Daniele Vezzani, A braccia aperte. Olio su tela, 140×170 cm, 2020. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

VIOLENZA DI GENERE ART 558bis CODICE PENALE

 

Andrea Fiorino, Pozione d'amore. Acrilico, fusaggine, pastelli e gesso su cotone grezzo, 178x199 cm, 2019L’amore, quando non lo subiamo, ci è naturale considerarlo evitabile e filosofare sulla pazzia degli altri” (M. Proust). Protegge la libertà individuale sulle scelte nella propria vita affettiva il nuovo art. 558-bis del codice penale, introdotto dalla Legge 69/2019 (cd. codice rosso), in parziale attuazione della Convenzione di Instanbul che impone agli Stati firmatari di reprimere le condotte volte a costringere un adulto o un minorenne a contrarre matrimonio o unione civile e nell’attirarli nel territorio di uno Stato estero diverso da quello di residenza, con lo scopo di costringerlo al vincolo familiare (dalla Relazione dell’Ufficio del Massimario e del ruolo presso la Corte suprema di Cassazione).

Rel.6219-cassazione VIOLENZA DI GENERE

In foto Andrea Fiorino, Pozione d’amore. Acrilico, fusaggine, pastelli e gesso su cotone grezzo, 178×199 cm, 2019. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

COSTRUIAMO LA PACE

 

Nell’ambito della proposta educativa COSTRUIAMO LA PACE, il mio incontro con le terze classi del Liceo artistico di Ascoli Piceno, sezioni A e F, su “Minorenni, relazioni affettive e tecniche di gestione dei conflitti”.

Grazie alla Prof. Caty Gaspari per l’invito e al Prof. Peppe Di Caro per le foto.

Ascoli Piceno, lì 12 febbraio 2020

FATTI NON FUMMO PER COMPRENDERE MENZOGNE

 

Luigi Serafini, Telequadro n° 11. Olio su tela, 100x100 cm, 2017«Ma non scordate, vi prego, la Legge che regola le nostre vite: fatti non fummo per comprendere menzogne» (Rudyard Kipling, Il segreto delle macchine). L’avvocato che nella vita privata ometta di versare l’assegno di mantenimento per tre figli minorenni, scomparendo dalla loro esistenza, disinteressandosene completamente e adducendo labili argomentazioni, fa venir meno dignità, probità e decoro dovuti, ledendo la considerazione di cui dovrebbe godere in quanto appartenente alla classe forense. Il Consiglio Nazionale Forense conferma la sospensione disciplinare di sei mesi dall’esercizio della professione inflitta dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma per il perdurante ingiustificato inadempimento con cui egli aveva fatto accumulare un ingente debito, arrivando a subire un pignoramento con l’intervento della forza pubblica e del fabbro, commettendo inoltre il reato di cui all’art. 570 codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare) – Consiglio Nazionale Forense, sentenza 13 dicembre 2018, n. 177.

In foto Luigi Serafini, Telequadro n° 11. Olio su tela, 100×100 cm, 2017. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

OLOS-CAUSTOS

 

Agostino Arrivabene, Olos-Caustos. Encausto su tavola, 45x35 cm, 2020«Certo, le colpe sono gravi, ma l’imputato è l’umanità intera» (R. Weltsch). Addì 27 gennaio 2020, giorno della memoria, mentre ripercorro le argomentazioni di Cassazione penale n. 32862 del 22.7.2019 e della legislazione europea ivi richiamata per confermare la condanna contro un parlamentare reo di aver pronunciato espressioni offensive contro appartenenti a un’etnia: la Raccomandazione n. 97/20 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa definisce l’hate speech come «riferito a tutte le forme di espressione che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l’odio razziale, la xenofobia, l’antisemitismo o altre forme di odio basate sull’intolleranza». Impropri i richiami della difesa all’art. 10 CEDU in tema di libertà di espressione. La libertà di parola non è senza limiti “se esercitata da membri di organizzazioni o partiti che si propongono la distruzione di valori o principi protetti dalla Convenzione”. Memento loquiCassazione penale n. 32862-07_2019

In foto, Agostino Arrivabene, Olos-Caustos. Encausto su tavola, 45×35 cm, 2020. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

TORTURA ART. 613bis CODICE PENALE

 

Andrea Fiorino, Il colpevole sei tu. Acrilico, fusaggine e pastelli su cotone grezzo e asole in metallo, 115x125 cm, 2019. Casa Vuota, RomaNel decidere sul provvedimento di applicazione della custodia cautelare in carcere per i minorenni accusati di tortura nei confronti di Cosimo Stano, affetto da patologia psichica, inoffensivo e incapace di difendersi, la Suprema Corte – nel rigettare l’impugnazione – identifica il delitto di cui all’art. 613 bis codice penale nelle spedizioni punitive dei ragazzi, consapevoli e compiaciuti di renderlo bersaglio d’incursioni notturne, derisioni, aggressioni, violazioni di domicilio, videoregistrazioni, poste in essere con crudeltà, ossia traendo “piacere da azioni dirette a infliggere sofferenza a un essere umano, ad approfittare della fragilità psichica e della precarietà esistenziale, non esitando a infliggergli mortificazione, calpestandone la dignità e dimostrando di avere obliterato nella loro coscienza ogni sentimento di pietà e compassione” (Cassazione penale n. 47079, 8.7.2019).

In foto Andrea Fiorino, Il colpevole sei tu. Acrilico, fusaggine e pastelli su cotone grezzo e asole in metallo, 115×125 cm, 2019. Casa Vuota, Roma. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

Cassazione penale n. 47079, 8.7.2019 tratta da http://www.europeanrights.eu/index.php?funzione=S&op=2&id=6890

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