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MOLTE SONO LE COSE MIRABILI, MA NESSUNA È PIÙ MIRABILE DELL’UOMO

Stefano Di Stasio, Edipo a Colono. Olio su tela, 200x200 cm, 2020La detenzione domiciliare di cui all’art. 47 ter, comma 01, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), è fondata su una presunzione di incompatibilità del soggetto ultrasettantenne con il regime carcerario per ragioni umanitarie, e in particolare sul sostanziale riconoscimento da parte del legislatore dell’inadeguatezza del carcere a svolgere pienamente la funzione prevista dall’art. 27, comma 3, Cost., nei confronti di un detenuto di età così avanzata. La Corte Costitituzionale, con la pronuncia_56_2021, depositata il 31 marzo 2021, nel riconoscere l’intrinseca irragionevolezza della disposizione censurata, ne dichiara l’illegittimità costituzionale limitatamente alle parole «né sia stato mai condannato con l’aggravante di cui all’articolo 99 del codice penale», riespandendo perciò gli ordinari poteri della magistratura di sorveglianza di valutare se il detenuto sia in effetti meritevole di accedere alla misura alternativa, senza che valgano di automatismi preclusivi di una condanna con l’aggravante della recidiva, in una qualunque delle sue forme disciplinate dall’art. 99 Codice penale.

In foto Stefano Di Stasio, Edipo a Colono. Olio su tela, 200×200 cm, 2020. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

DETENZIONE E FIGLI DISABILI, LA CONSULTA A FAVORE DELLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

Daniele Vezzani, A braccia aperte. Olio su tela, 140x170 cm, 2020«Nel solco di quanto già affermato nel 2003 sulla detenzione domiciliare ordinaria (sentenza n. 350, relatrice Fernanda Contri), la Corte – con la sentenza n. 18 del 2020, ha ora rimosso anche per la detenzione domiciliare speciale il limite di età dei dieci anni del figlio affetto da grave disabilità. Questa misura, infatti, è finalizzata principalmente a tutelare il figlio, terzo incolpevole, bisognoso del rapporto quotidiano e delle cure della madre ristretta in carcere. La sentenza s’inserisce nell’ambito di una copiosa giurisprudenza costituzionale che considera le relazioni umane più prossime, specialmente familiari, fattori determinanti per la tutela effettiva delle persone più fragili. Perciò la Corte ha ritenuto che la detenzione domiciliare debba essere concessa alla madre di un figlio gravemente disabile, considerata la sua particolare vulnerabilità fisica e psichica, qualunque sia l’età, anche in nome della protezione della maternità (articolo 31 Costituzione), cioè del legame tra madre e figlio, che non si esaurisce nelle prime fasi di vita del bambino. Roma, 14 febbraio 2020».Comunicato Ufficio Stampa Corte Costituzionale pronuncia_18_2020

In foto Daniele Vezzani, A braccia aperte. Olio su tela, 140×170 cm, 2020. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

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