Olga

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DIRITTO D’AMORE. QUANDO LA LEGGE GOVERNA GLI AFFETTI

locandina DEFL’espressione diritto d’amore appare a prima vista stravagante: la materia del diritto è, nell’accezione corrente, antitetica alla sfera dei sentimenti. Nella scelta del titolo ci siamo ispirate a un saggio di Stefano Rodotà pubblicato nel 2015 e a una passione che ci accomuna. Riluttante a essere declinato per endecasillabi, il testo giuridico, che sia norma di legge, provvedimento giudiziario, circolare ministeriale, è territorio in cui la parola “amore” non trova cittadinanza. Se e in che misura lo Stato può intervenire negli ambiti più intimi delle scelte personali di un individuo e dunque nelle pieghe dei suoi sentimenti?

Ne parliamo venerdì 18 novembre alle ore 18 presso la Libreria Rinascita, Ascoli Piceno.

VA MANTENUTO IL RAPPORTO DEL FIGLIO CON ENTRAMBI I GENITORI

father-656734_1280In tema di filiazione la Prima Sezione civile ha affermato che la violazione del diritto alla bigenitorialità da parte del genitore che ostacoli i rapporti del figlio con l’altro genitore, e la conseguente necessità di garantire l’attuazione di tale diritto, non impongono necessariamente la pronuncia di decadenza del genitore malevolo dalla responsabilità genitoriale e l’allontanamento del minore dalla sua residenza, quali misure estreme che recidono ineluttabilmente ogni rapporto, giuridico, morale ed affettivo con il figlio, essendo necessaria la verifica, nell’interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell’esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza della improvvisa e radicale esclusione di ogni relazione con il genitore con il quale ha sempre vissuto, coltivando i propri interessi di bambino, e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita.

Presidente: F.A. Genovese

Relatore: R. Caiazzo

Ordinanza n. 9691 del 24/03/2022 9691_03_2022_no-index

IL TUO ASSEGNO È COME UN ROCK

 

Marta Sesana, Rock. Olio su tela, 74x53 cm, 2020La natura dell’assegno divorzile sta al passo con tempi e trasformazioni della società e, modernamente, se non risolve i problemi tra ex coniugi, permette di ballarci sopra. Dopo le due sentenze che, di recente, ne rivoluzionarono l’interpretazione, la Suprema Corte sollecita di nuovo le Sezioni Unite all’enunciazione di un principio. Se la pronuncia n. 11504/2017 sottolineò il principio di autoresponsabilità per il coniuge divorziato economicamente svantaggiato e la dignità piena della famiglia di fatto che, se stabile e duratura, lascia intendere la rescissione di ogni legame con la precedente unione matrimoniale e con il pregresso tenore di vita, la n. 18287/2018, invece, ne esaltò l’indole compensativa, non assistenziale, a favore di chi abbia personalmente sacrificato proprie aspettative professionali a beneficio della famiglia e dell’altro coniuge. Oggi le Sezioni Unite, per Cass.-civile-17-dicembre-2020 n. 28995, dovranno invece chiarire se il coniuge in posizione economica sperequata veda automaticamente estinto il diritto all’assegno divorzile in presenza di una nuova famiglia, seppure di fatto, oppure se il giudice possa praticare altre scelte, in base all’obiettiva valorizzazione data negli anni del matrimonio dall’ex partner al patrimonio familiare o individuale, per bilanciarne comunque la relativa perdita.

In foto Marta Sesana, Rock. Olio su tela, 74×53 cm, 2020. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

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