Olga

Articoli nella categoria Arte e diritto, psicosociale

DEL DIRITTO COLLABORATIVO O DELLA SUA PRATICA

 

ce6bd01833660d831f3163c7b395d17f064589b6Il nome diritto collaborativo è stato coniato per la prima volta da Stuart G. Webb, avvocato in Minnesota, che vive ancora a Minneapolis. Alla fine degli anni Ottanta Stu visse una profonda crisi professionale: da divorzista constatava gli esiti nefasti delle battaglie giudiziarie ingaggiate dalle coppie in crisi e le conseguenze negative sui figli e, stanco, era intenzionato a lasciare l’avvocatura. Racconta di aver seguito, nel 1989, uno dei peggiori casi della sua carriera, con stratagemmi processuali e ostilità di ogni genere, talmente esasperante da indurlo a dedicarsi alla mediazione e a iscriversi addirittura a un altro corso di laurea. Senonché, nello sconforto più totale, poiché la professione gli piaceva quando era in grado di raggiungere un accordo, si disse che non avrebbe mai più varcato un’aula di tribunale e che, per continuare, doveva trovare un modo diverso.

Era il primo gennaio 1990 e Stu aveva già in mente di diventare avvocato collaborativo. A febbraio dello stesso anno scrisse una lunga lettera al giudice Sandy Keith, nella quale sono racchiusi tutti gli elementi fondamentali del metodo. Stu aveva compreso che per essere collaborativo necessitava di un gruppo di colleghi che la pensassero nello stesso modo altrimenti, da solo, non avrebbe mai potuto farne un metodo di lavoro. Riuscì in breve a convincere alcuni avvocati divorzisti della sua comunità e alla fine del 1990 erano in nove.

La lettera di Stuart G. Webb al giudice Keith può essere considerata fonte primaria della pratica che, costante e uniforme (diuturnitas), è consuetudine di valore internazionale per i consociati (soci dei Practice Groups o dell’International Academy of the Collaborative Professionals) i quali la applicano con la convinzione (opinio iuris) che le regole di condotta siano doverose o moralmente obbligatorie. LETTERA STU WEBB

Il riferimento alla norma giuridica è da rinvenirsi dunque nella storia del metodo, inizialmente appannaggio di soli avvocati. Quando negli anni ’90, in California, si diffusero la matrice interdisciplinare e il coinvolgimento di altre professionalità, si cominciò a parlare di pratica o divorzio collaborativo. Per definizione di Stu Webb e, successivamente, dell’International Academy of the Collaborative Professionals, la pratica collaborativa è “un metodo volontario di risoluzione delle controversie nel quale le parti raggiungono un accordo senza ricorrere al giudizio”.

In foto Manuel Pablo Pace, Restare a parlar meco. Olio su tela, 150×150 cm, 2020. The Bank Contemporary Art Collection, Bassano del Grappa. Per gentile concessione di https://www.eccellentipittori.it/ – Tutti i diritti riservati.

DAL DIRITTO ALL’ANONIMATO AL DIRITTO A CONOSCERE LE PROPRIE ORIGINI

 

Andrea Martinucci, 5092019.jpeg. Acrilico, terra, grafite e alluminio su tela, 200x200 cm, 2019Al centro delle regole di un ordinamento sono sempre la persona e lo spazio che gli va riconosciuto in termini di libertà, sicurezza e giustizia. Il modo in cui ciò avviene, dalla nascita in poi, contribuisce auspicabilmente alla crescita di individui felici, con relazioni potenzialmente appaganti, in una comunità capace di costruire pace sociale.

Il tema proposto sollecita un’indagine su estensione e profondità di due diritti fondamentali, il diritto al rispetto della vita privata e alla riservatezza da una parte, e il diritto all’identità personale dall’altra, in antagonismo quando si tratti di parto anonimo: dunque rispettivamente della situazione soggettiva della donna che abbia generato, manifestando la volontà di non riconoscere il nascituro e di restare ignota, e della condizione di chi invece reclami di conoscere le proprie radici.

Ci muoviamo nell’ambito delle libertà fondamentali: diritti personalissimi, inviolabili, inalienabili, imprescrittibili che vanno sotto il nome di diritti della personalità. Accanto a una trattazione codicistica, quindi, è inevitabile riferirsi ai principi costituzionali e alle norme sovranazionali.

Il diritto a mantenere ignoto il proprio nome, riconosciuto a chi decida di partorire in anonimato, è infatti espressa applicazione dell’articolo 2 della Costituzione, dell’articolo 31 che protegge la maternità, perciò anche la dignità della donna che, per motivi suoi, intenda viverla solo biologicamente, infine dell’articolo 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, che tutela il rispetto di ciascuno alla propria vita privata e alla protezione dei dati personali che la riguardano.

Il diritto all’anonimato è disciplinato nel dettaglio dall’articolo 28 della Legge n. 184 del 4 maggio 1983 la quale, nel sancire il principio per cui ogni persona di età minore deve avere una famiglia, stabilisce condizioni e procedure affinché ciò sia garantito quando il minore versi in stato di abbandono. Il segreto sull’identità della partoriente è pertanto protetto sin dalla sala parto, nonché negli immediati passaggi successivi che l’Ufficiale di Stato civile è tenuto a compiere, imponendo nome e cognome al neonato nell’atto di nascita che compilerà dopo aver ricevuto la relativa dichiarazione da “taluno dei soggetti presenti al parto”, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata.

Il minorenne non riconosciuto alla nascita, conseguentemente, potrà ottenere dall’Ufficiale di Stato civile attestazione sulla sua nascita e sulle generalità, senza però alcun riferimento alla madre naturale. Eccezione a tale divieto si ha solo per gravi e comprovati motivi, con legittimazione dei genitori adottivi su autorizzazione del Tribunale per i minorenni o del figlio adottivo che abbia raggiunto il venticinquesimo anno o la maggiore età, quando sussista un serio pericolo per la salute psico-fisica dell’adottato.

Alla base del diritto a conoscere le proprie origini si pone, oltre che l’immancabile articolo 2 della Costituzione, l’articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo; la Convenzione di New York del 1989 sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, inoltre, nell’affermare il diritto del fanciullo a essere registrato alla nascita e ad avere un nome, specifica che, per quanto possibile, sia di sua spettanza anche conoscere i propri genitori.

Conoscere le proprie origini è species rispetto a un genus più ampio, riconducibile al diritto all’identità personale. Nel Codice Civile troviamo disciplinati espressamente solo il diritto al nome e all’immagine, aspetti di una situazione soggettiva più ampia che, nell’evoluzione della società contemporanea, vede arricchita la varietà di quel complesso di doti che, tutte insieme, consentono il riconoscimento di un individuo e l’unicità in cui egli s’identifica.

Ammettere una persona a quel percorso che ella sente impellente, farle scoprire da dove proviene, chi è sua madre, il grembo che l’ha partorita, è permettere a quell’atto iniziale del generare, atto d’amore, di “farsi diritto, per realizzarsi pienamente” (Stefano Rodotà). Il diritto all’identità personale si esplica pienamente solo quando all’individuo è garantito un livello di salute fisica e psicologica complessivamente intesa: il bisogno di conoscenza delle proprie radici può condizionare infatti gli atteggiamenti intimi, l’equilibrio psichico, la vita di relazione. Si ha bisogno della consapevolezza della propria storia, che è memoria.

Nel dibattito di comparazione tra il diritto della madre a conservare l’anonimato rispetto al diritto del figlio di conoscere le proprie origini, si è trattato di rimuovere gli ostacoli di un’interpretazione restrittiva che, sino a una decina di anni fa, anche da parte del giudice delle leggi, induceva a far prevalere il primo. Sul solco della celebre sentenza della CEDU Godelli contro Italia, dal 2012 in poi, si è assistito invece a un cambiamento di rotta. Con la sentenza n. 278 del 2013, infatti, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del comma 7 dell’articolo 28 Legge 184/1983 nella parte in cui non prevede, attraverso un procedimento stabilito dalla legge che assicuri la massima riservatezza, la possibilità per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata.

Per effetto di tale declaratoria, negli anni successivi, la giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha considerato inefficace la dichiarazione tutte le volte in cui è emerso il decesso della madre naturale che in vita aveva negato l’accesso ai propri dati. In tutti gli altri casi – nell’inerzia del Legislatore sulle modalità di procedura da adottarsi per l’interpello – si è verificato il consolidarsi di due orientamenti contrapposti. Senonché il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, a seguito di nota dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia, nel 2016 ha sollecitato il giudice supremo affinché, trattandosi di argomento di indubbia rilevanza generale e sociale, pronunciasse principio di diritto.

La Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 1946 del 2017, superando l’eccessiva rigidità delle letture sino ad allora compiute, ha considerato che la Corte Costituzionale, nel 2013, nel dichiarare l’illegittimità dell’articolo 28 comma 7 Legge 184/1983 ex art. 136 Costituzione, privandolo di immediata efficacia, ha pronunciato sentenza di accoglimento, in dottrina definita “additiva di principio”.

Ciò comporta, ad avviso della Corte, che il giudice, ove richiesto dal figlio adottivo (o nato da parto anonimo) di conoscere le proprie origini, pur in assenza di un intervento normativo in proposito, può valersi del quadro sistematico vigente, procedendo con il rito camerale all’interpello della madre, la cui riservatezza è sempre garantita dalle norme in materia di protezione dei dati personali.

Rispetto alla stessa, peraltro, il lasso di tempo, nelle more trascorso, giustifica certamente un’indagine sulla persistenza del diniego o sull’eventuale intervenuta volontà di revoca. Qualora, tuttavia, il rifiuto a divulgare le proprie generalità permanesse, la pur condivisibile aspirazione del figlio a conoscere la propria storia troverà limite insuperabile nell’intangibilità del diritto all’oblio per colei che lo generò. Cass. SU 2017 n. 1946

In foto Andrea Martinucci, 5092019.jpeg. Acrilico, terra, grafite e alluminio su tela, 200×200 cm, 2019. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

VIOLENZA DI GENERE ART 558bis CODICE PENALE

 

Andrea Fiorino, Pozione d'amore. Acrilico, fusaggine, pastelli e gesso su cotone grezzo, 178x199 cm, 2019L’amore, quando non lo subiamo, ci è naturale considerarlo evitabile e filosofare sulla pazzia degli altri” (M. Proust). Protegge la libertà individuale sulle scelte nella propria vita affettiva il nuovo art. 558-bis del codice penale, introdotto dalla Legge 69/2019 (cd. codice rosso), in parziale attuazione della Convenzione di Instanbul che impone agli Stati firmatari di reprimere le condotte volte a costringere un adulto o un minorenne a contrarre matrimonio o unione civile e nell’attirarli nel territorio di uno Stato estero diverso da quello di residenza, con lo scopo di costringerlo al vincolo familiare (dalla Relazione dell’Ufficio del Massimario e del ruolo presso la Corte suprema di Cassazione).

Rel.6219-cassazione VIOLENZA DI GENERE

In foto Andrea Fiorino, Pozione d’amore. Acrilico, fusaggine, pastelli e gesso su cotone grezzo, 178×199 cm, 2019. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

COSTRUIAMO LA PACE

 

Nell’ambito della proposta educativa COSTRUIAMO LA PACE, il mio incontro con le terze classi del Liceo artistico di Ascoli Piceno, sezioni A e F, su “Minorenni, relazioni affettive e tecniche di gestione dei conflitti”.

Grazie alla Prof. Caty Gaspari per l’invito e al Prof. Peppe Di Caro per le foto.

Ascoli Piceno, lì 12 febbraio 2020

FATTI NON FUMMO PER COMPRENDERE MENZOGNE

 

Luigi Serafini, Telequadro n° 11. Olio su tela, 100x100 cm, 2017«Ma non scordate, vi prego, la Legge che regola le nostre vite: fatti non fummo per comprendere menzogne» (Rudyard Kipling, Il segreto delle macchine). L’avvocato che nella vita privata ometta di versare l’assegno di mantenimento per tre figli minorenni, scomparendo dalla loro esistenza, disinteressandosene completamente e adducendo labili argomentazioni, fa venir meno dignità, probità e decoro dovuti, ledendo la considerazione di cui dovrebbe godere in quanto appartenente alla classe forense. Il Consiglio Nazionale Forense conferma la sospensione disciplinare di sei mesi dall’esercizio della professione inflitta dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma per il perdurante ingiustificato inadempimento con cui egli aveva fatto accumulare un ingente debito, arrivando a subire un pignoramento con l’intervento della forza pubblica e del fabbro, commettendo inoltre il reato di cui all’art. 570 codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare) – Consiglio Nazionale Forense, sentenza 13 dicembre 2018, n. 177.

In foto Luigi Serafini, Telequadro n° 11. Olio su tela, 100×100 cm, 2017. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

OLOS-CAUSTOS

 

Agostino Arrivabene, Olos-Caustos. Encausto su tavola, 45x35 cm, 2020«Certo, le colpe sono gravi, ma l’imputato è l’umanità intera» (R. Weltsch). Addì 27 gennaio 2020, giorno della memoria, mentre ripercorro le argomentazioni di Cassazione penale n. 32862 del 22.7.2019 e della legislazione europea ivi richiamata per confermare la condanna contro un parlamentare reo di aver pronunciato espressioni offensive contro appartenenti a un’etnia: la Raccomandazione n. 97/20 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa definisce l’hate speech come «riferito a tutte le forme di espressione che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l’odio razziale, la xenofobia, l’antisemitismo o altre forme di odio basate sull’intolleranza». Impropri i richiami della difesa all’art. 10 CEDU in tema di libertà di espressione. La libertà di parola non è senza limiti “se esercitata da membri di organizzazioni o partiti che si propongono la distruzione di valori o principi protetti dalla Convenzione”. Memento loquiCassazione penale n. 32862-07_2019

In foto, Agostino Arrivabene, Olos-Caustos. Encausto su tavola, 45×35 cm, 2020. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

UN ALTRO PICCOLO PRETESTO

 

Gabriele Arruzzo, Un altro piccolo pretesto. Smalto e acrilico su tela e cornice in legno dipinto, 127x107 cm, 2019L’arte «ci insegna che bisogna occuparsi da vicino delle cose, guardare ciò che abbiamo davvero di fronte e rispettare la reale varietà e individualità del mondo» (A. De Botton, J. Armstrong, L’arte come terapia). Come fa il giudice che decide sullo stato di abbandono di un minore, la cui prioritaria esigenza è vivere nella propria famiglia di origine, sacrificabile solo se sussiste un pregiudizio grave e non transeunte. L’adozione, recidendo ogni legame, costituisce infatti misura eccezionale, siccome impraticabili le altre, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici. La detenzione dei genitori, pur temporanea, collegata alle condotte criminose e alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, rende concreto lo stato di abbandono e giustifica la dichiarazione di adottabilità del figlio, quando anche i nonni dimostrino carenze a svolgere funzioni vicarie (Cassazione civile, n. 319- 10.1.20; cassazione_sentenza_1431_del_2018 pdf).

In foto Gabriele Arruzzo, Un altro piccolo pretesto. Smalto e acrilico su tela e cornice in legno dipinto, 127×107 cm, 2019. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

TEST DEL DNA

 

Enrico Minguzzi, Bruma. Olio su resina epossidica su lino, 100x140 cm, 2019In tema di accertamento giudiziale di paternità o maternità, le indagini genetiche consentono di dimostrare l’esistenza o meno del rapporto di filiazione e hanno pertanto valore decisivo. Il rifiuto a sottoporvisi può da solo fondare la decisione del giudice, anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra la madre e la persona di cui si assume la paternità. Stante l’elevato grado di certezza del test DNA, il comportamento ingiustificato della parte che non si presenti assume elevato grado di significatività: infondate le pretese d’invasività del prelievo, del tutto innocuo, così come le ragioni invocate a tutela della privacy, poiché l’uso dei dati è rivolto a fini di giustizia mentre il sanitario chiamato a compiere l’accertamento è tenuto al segreto professionale. Trib. S. M. Capua Vetere 15.5.2019

In foto Enrico Minguzzi, Bruma. Olio su resina epossidica su lino, 100×140 cm, 2019. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

 

TORTURA ART. 613bis CODICE PENALE

 

Andrea Fiorino, Il colpevole sei tu. Acrilico, fusaggine e pastelli su cotone grezzo e asole in metallo, 115x125 cm, 2019. Casa Vuota, RomaNel decidere sul provvedimento di applicazione della custodia cautelare in carcere per i minorenni accusati di tortura nei confronti di Cosimo Stano, affetto da patologia psichica, inoffensivo e incapace di difendersi, la Suprema Corte – nel rigettare l’impugnazione – identifica il delitto di cui all’art. 613 bis codice penale nelle spedizioni punitive dei ragazzi, consapevoli e compiaciuti di renderlo bersaglio d’incursioni notturne, derisioni, aggressioni, violazioni di domicilio, videoregistrazioni, poste in essere con crudeltà, ossia traendo “piacere da azioni dirette a infliggere sofferenza a un essere umano, ad approfittare della fragilità psichica e della precarietà esistenziale, non esitando a infliggergli mortificazione, calpestandone la dignità e dimostrando di avere obliterato nella loro coscienza ogni sentimento di pietà e compassione” (Cassazione penale n. 47079, 8.7.2019).

In foto Andrea Fiorino, Il colpevole sei tu. Acrilico, fusaggine e pastelli su cotone grezzo e asole in metallo, 115×125 cm, 2019. Casa Vuota, Roma. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

Cassazione penale n. 47079, 8.7.2019 tratta da http://www.europeanrights.eu/index.php?funzione=S&op=2&id=6890

PRETIUM DOLORIS

 

Luigi Presicce, Il giovane De Kooning lynchato. Acrilico su tela, 60x48 cm, 2019È il risarcimento per il vuoto affettivo-sostentativo dovuto alla mancanza del padre che il Tribunale di Vicenza liquida al quarantenne ex detenuto tossicodipendente, accogliendo la domanda contro il genitore naturale per il riconoscimento di paternità. Lo limita tuttavia al periodo circoscritto dalla sua nascita al compimento della maggiore età, in via equitativa, facendo riferimento al parametro della metà dell’assegno minimo mensile di mantenimento: né le scelte di vita “sbandata” del figlio né il ritardo nel promuovere l’azione possono essere infatti addossate al padre, il quale si era offerto da tempo di riconoscerlo e non aveva mai rifiutato di sottoporsi al test del DNA. Trib. Vicenza 24.10.2019

In foto Luigi Presicce, Il giovane De Kooning lynchato. Acrilico su tela, 60×48 cm, 2019. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

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