Olga

Articoli nella categoria Arte e diritto, psicosociale

THE COUNCIL EUROPE’S FARO CONVENTION

 

Look at Wonderwoman and listen to the New Goddess Culture

Giuseppe Stampone, Wonderwoman. Penna Bic su tavola 30 cm per 35,6 cm Pezzo unico 2020On September 23, 2020 the Italian Parliament ratified the Council Europe’s Faro Convention (2005) on the Value of Cultural Heritage for Society. It is based on the idea that knowledge and use of heritage form part of the citizen’s right to participate in cultural life as defined in the Universal Declaration of Human Rights. The main question seems to be the meaning of “those restrictions which are necessary in a democratic society for the protection of the public interest and the rights and freedoms of others” (art. 4). Waiting for the circle answer, enjoy the Preamble: human being and values at the centre of an enlarged and cross-disciplinary concept of cultural heritage, dialogue and peace among cultures and religions, to every people its own heritage.

Giuseppe Stampone, Wonderwoman. Bic pen on table, 30 cm x 35,6 cm. Single piece, 2020. To the courtesy of the artist www.giuseppestampone.com – All rights reserved.

AGOSTO, MOGLIE MIA NON TI CONOSCO

 

Massimiliano Zaffino, Fiammata insolita non disturba il procedere di una giornata al mare. Olio su tela, 105x120 cm, 2020«Poca favilla gran fiamma seconda» (Paradiso I, 34) e dunque l’intimità di un marito con un’altra donna è presupposto giuridico della crisi coniugale, dell’addebito della separazione a suo carico e del rigetto dell’istanza a essere caparbiamente mantenuto dalla moglie. Piena prova della relazione adulterina la ricostruzione dell’investigatore privato incaricato da quest’ultima, la testimonianza resa al giudice in udienza circa i risultati dei pedinamenti, in uno alla mancata contestazione da parte del fedifrago delle accuse mosse alle sue violazioni dei bona matrimonii. Insomma un copione già scritto che sottintende un verdetto: negare sempre e, alle brutte, a ciascuno il suo. Cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 16735 -6.8.2020

In foto Massimiliano Zaffino, Fiammata insolita non disturba il procedere di una giornata al mare. Olio su tela, 105×120 cm, 2020. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

L’ARTE DEL BUONO E DEL GIUSTO

Annalisa Fulvi, Ponte verde. Acrilico su tela, 120x150 cm, 2020Un ponte verde per ricominciare. L’ultimo lunedì del mese sarà l’appuntamento, come se riavviare fosse già finire. Autodisciplinarsi per poi congedarsi. Prepararsi alla fatica della settimana mentre già si gode all’idea di un mese incipiente, forse di una stagione nuova tutta da inventare. «La parte essenziale della nostra anima si nutre di fame», scriveva Simone Weil nei Cahiers, perciò sarà voracità che ancora mi spinge, a dispetto dei quotidiani doveri, delle immancabili disillusioni, a consultare le sudate carte del lavoro d’ufficio, tra lemmi, commi, precetti e dispositivi, col piglio di scrutare, aldilà dei concetti e delle utilità immediate, l’immagine, il segno che conferisca senso e armonia al tutto. Ius est ars boni et aequi, costante ricerca e diuturna prassi di cui nella vitale pittura mi è dato trovare magistrale rappresentazione. Ci vediamo lunedì 31 agosto.

I miei scritti di arte e diritto sono su www.olgaanastasi.it e ora anche sulla pagina Facebook di Pandette Contemporanee e su www.instagram.com/pandette_contemporanee

In foto Annalisa Fulvi, Ponte verde. Acrilico su tela, 120×150 cm, 2020. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

RISOLVERE LA CONTROVERSIA FUORI DAL TRIBUNALE – CONTENERE IL CONFLITTO

 

Marcello Carra- La torre di Babele, 2012.2013Adire l’autorità giudiziaria, per cultura e forma mentis dell’utente medio, per la distanza che lo separa dall’istituzione, per il formalismo cui il processo civile è sottoposto, può risultare un trauma. La delega di potere che si affida al magistrato, soprattutto in ambiti intimi come il diritto di famiglia, può condurre a decisioni standard che mal si adatteranno alle esigenze concrete delle parti.

Il linguaggio giuridico, spesso anche diverso secondo gli ambiti – da parte di giudici, avvocati, cancellieri, pubblici ministeri, notai, consulenti – se per un verso è sinonimo di ricchezza tecnica e culturale per gli addetti ai lavori, appare agli esterni come sinonimo di confusione, associato all’icona negativa di una torre di Babele.

Quando il rapporto tra due parti perviene innanzi a un tribunale, vi approda nella fase patologica: da lì in poi, contenere il conflitto e la degenerazione della relazione, diventa sempre più difficile se non impossibile.

In foto Marcello Carrà, La torre di Babele. Penna a biro su carta applicata su legno, 114×155 cm, 2012-2013. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

DEL DIRITTO COLLABORATIVO O DELLA SUA PRATICA

 

ce6bd01833660d831f3163c7b395d17f064589b6Il nome diritto collaborativo è stato coniato per la prima volta da Stuart G. Webb, avvocato in Minnesota, che vive ancora a Minneapolis. Alla fine degli anni Ottanta Stu visse una profonda crisi professionale: da divorzista constatava gli esiti nefasti delle battaglie giudiziarie ingaggiate dalle coppie in crisi e le conseguenze negative sui figli e, stanco, era intenzionato a lasciare l’avvocatura. Racconta di aver seguito, nel 1989, uno dei peggiori casi della sua carriera, con stratagemmi processuali e ostilità di ogni genere, talmente esasperante da indurlo a dedicarsi alla mediazione e a iscriversi addirittura a un altro corso di laurea. Senonché, nello sconforto più totale, poiché la professione gli piaceva quando era in grado di raggiungere un accordo, si disse che non avrebbe mai più varcato un’aula di tribunale e che, per continuare, doveva trovare un modo diverso.

Era il primo gennaio 1990 e Stu aveva già in mente di diventare avvocato collaborativo. A febbraio dello stesso anno scrisse una lunga lettera al giudice Sandy Keith, nella quale sono racchiusi tutti gli elementi fondamentali del metodo. Stu aveva compreso che per essere collaborativo necessitava di un gruppo di colleghi che la pensassero nello stesso modo altrimenti, da solo, non avrebbe mai potuto farne un metodo di lavoro. Riuscì in breve a convincere alcuni avvocati divorzisti della sua comunità e alla fine del 1990 erano in nove.

La lettera di Stuart G. Webb al giudice Keith può essere considerata fonte primaria della pratica che, costante e uniforme (diuturnitas), è consuetudine di valore internazionale per i consociati (soci dei Practice Groups o dell’International Academy of the Collaborative Professionals) i quali la applicano con la convinzione (opinio iuris) che le regole di condotta siano doverose o moralmente obbligatorie. LETTERA STU WEBB

Il riferimento alla norma giuridica è da rinvenirsi dunque nella storia del metodo, inizialmente appannaggio di soli avvocati. Quando negli anni ’90, in California, si diffusero la matrice interdisciplinare e il coinvolgimento di altre professionalità, si cominciò a parlare di pratica o divorzio collaborativo. Per definizione di Stu Webb e, successivamente, dell’International Academy of the Collaborative Professionals, la pratica collaborativa è “un metodo volontario di risoluzione delle controversie nel quale le parti raggiungono un accordo senza ricorrere al giudizio”.

In foto Manuel Pablo Pace, Restare a parlar meco. Olio su tela, 150×150 cm, 2020. The Bank Contemporary Art Collection, Bassano del Grappa. Per gentile concessione di https://www.eccellentipittori.it/ – Tutti i diritti riservati.

ATTRAVERSO GLI OCCHI DEI BAMBINI

 

disegno di Beatrice Anastasi, maggio 2020Quarantena, isolamento, epidemia, attraverso gli occhi dei bambini nelle foto di https://apnews.com/2a04651b0b4f757dee0c883de45eb904

 

DAL DIRITTO ALL’ANONIMATO AL DIRITTO A CONOSCERE LE PROPRIE ORIGINI

 

Andrea Martinucci, 5092019.jpeg. Acrilico, terra, grafite e alluminio su tela, 200x200 cm, 2019Al centro delle regole di un ordinamento sono sempre la persona e lo spazio che gli va riconosciuto in termini di libertà, sicurezza e giustizia. Il modo in cui ciò avviene, dalla nascita in poi, contribuisce auspicabilmente alla crescita di individui felici, con relazioni potenzialmente appaganti, in una comunità capace di costruire pace sociale.

Il tema proposto sollecita un’indagine su estensione e profondità di due diritti fondamentali, il diritto al rispetto della vita privata e alla riservatezza da una parte, e il diritto all’identità personale dall’altra, in antagonismo quando si tratti di parto anonimo: dunque rispettivamente della situazione soggettiva della donna che abbia generato, manifestando la volontà di non riconoscere il nascituro e di restare ignota, e della condizione di chi invece reclami di conoscere le proprie radici.

Ci muoviamo nell’ambito delle libertà fondamentali: diritti personalissimi, inviolabili, inalienabili, imprescrittibili che vanno sotto il nome di diritti della personalità. Accanto a una trattazione codicistica, quindi, è inevitabile riferirsi ai principi costituzionali e alle norme sovranazionali.

Il diritto a mantenere ignoto il proprio nome, riconosciuto a chi decida di partorire in anonimato, è infatti espressa applicazione dell’articolo 2 della Costituzione, dell’articolo 31 che protegge la maternità, perciò anche la dignità della donna che, per motivi suoi, intenda viverla solo biologicamente, infine dell’articolo 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, che tutela il rispetto di ciascuno alla propria vita privata e alla protezione dei dati personali che la riguardano.

Il diritto all’anonimato è disciplinato nel dettaglio dall’articolo 28 della Legge n. 184 del 4 maggio 1983 la quale, nel sancire il principio per cui ogni persona di età minore deve avere una famiglia, stabilisce condizioni e procedure affinché ciò sia garantito quando il minore versi in stato di abbandono. Il segreto sull’identità della partoriente è pertanto protetto sin dalla sala parto, nonché negli immediati passaggi successivi che l’Ufficiale di Stato civile è tenuto a compiere, imponendo nome e cognome al neonato nell’atto di nascita che compilerà dopo aver ricevuto la relativa dichiarazione da “taluno dei soggetti presenti al parto”, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata.

Il minorenne non riconosciuto alla nascita, conseguentemente, potrà ottenere dall’Ufficiale di Stato civile attestazione sulla sua nascita e sulle generalità, senza però alcun riferimento alla madre naturale. Eccezione a tale divieto si ha solo per gravi e comprovati motivi, con legittimazione dei genitori adottivi su autorizzazione del Tribunale per i minorenni o del figlio adottivo che abbia raggiunto il venticinquesimo anno o la maggiore età, quando sussista un serio pericolo per la salute psico-fisica dell’adottato.

Alla base del diritto a conoscere le proprie origini si pone, oltre che l’immancabile articolo 2 della Costituzione, l’articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo; la Convenzione di New York del 1989 sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, inoltre, nell’affermare il diritto del fanciullo a essere registrato alla nascita e ad avere un nome, specifica che, per quanto possibile, sia di sua spettanza anche conoscere i propri genitori.

Conoscere le proprie origini è species rispetto a un genus più ampio, riconducibile al diritto all’identità personale. Nel Codice Civile troviamo disciplinati espressamente solo il diritto al nome e all’immagine, aspetti di una situazione soggettiva più ampia che, nell’evoluzione della società contemporanea, vede arricchita la varietà di quel complesso di doti che, tutte insieme, consentono il riconoscimento di un individuo e l’unicità in cui egli s’identifica.

Ammettere una persona a quel percorso che ella sente impellente, farle scoprire da dove proviene, chi è sua madre, il grembo che l’ha partorita, è permettere a quell’atto iniziale del generare, atto d’amore, di “farsi diritto, per realizzarsi pienamente” (Stefano Rodotà). Il diritto all’identità personale si esplica pienamente solo quando all’individuo è garantito un livello di salute fisica e psicologica complessivamente intesa: il bisogno di conoscenza delle proprie radici può condizionare infatti gli atteggiamenti intimi, l’equilibrio psichico, la vita di relazione. Si ha bisogno della consapevolezza della propria storia, che è memoria.

Nel dibattito di comparazione tra il diritto della madre a conservare l’anonimato rispetto al diritto del figlio di conoscere le proprie origini, si è trattato di rimuovere gli ostacoli di un’interpretazione restrittiva che, sino a una decina di anni fa, anche da parte del giudice delle leggi, induceva a far prevalere il primo. Sul solco della celebre sentenza della CEDU Godelli contro Italia, dal 2012 in poi, si è assistito invece a un cambiamento di rotta. Con la sentenza n. 278 del 2013, infatti, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del comma 7 dell’articolo 28 Legge 184/1983 nella parte in cui non prevede, attraverso un procedimento stabilito dalla legge che assicuri la massima riservatezza, la possibilità per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata.

Per effetto di tale declaratoria, negli anni successivi, la giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha considerato inefficace la dichiarazione tutte le volte in cui è emerso il decesso della madre naturale che in vita aveva negato l’accesso ai propri dati. In tutti gli altri casi – nell’inerzia del Legislatore sulle modalità di procedura da adottarsi per l’interpello – si è verificato il consolidarsi di due orientamenti contrapposti. Senonché il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, a seguito di nota dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia, nel 2016 ha sollecitato il giudice supremo affinché, trattandosi di argomento di indubbia rilevanza generale e sociale, pronunciasse principio di diritto.

La Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 1946 del 2017, superando l’eccessiva rigidità delle letture sino ad allora compiute, ha considerato che la Corte Costituzionale, nel 2013, nel dichiarare l’illegittimità dell’articolo 28 comma 7 Legge 184/1983 ex art. 136 Costituzione, privandolo di immediata efficacia, ha pronunciato sentenza di accoglimento, in dottrina definita “additiva di principio”.

Ciò comporta, ad avviso della Corte, che il giudice, ove richiesto dal figlio adottivo (o nato da parto anonimo) di conoscere le proprie origini, pur in assenza di un intervento normativo in proposito, può valersi del quadro sistematico vigente, procedendo con il rito camerale all’interpello della madre, la cui riservatezza è sempre garantita dalle norme in materia di protezione dei dati personali.

Rispetto alla stessa, peraltro, il lasso di tempo, nelle more trascorso, giustifica certamente un’indagine sulla persistenza del diniego o sull’eventuale intervenuta volontà di revoca. Qualora, tuttavia, il rifiuto a divulgare le proprie generalità permanesse, la pur condivisibile aspirazione del figlio a conoscere la propria storia troverà limite insuperabile nell’intangibilità del diritto all’oblio per colei che lo generò. Cass. SU 2017 n. 1946

In foto Andrea Martinucci, 5092019.jpeg. Acrilico, terra, grafite e alluminio su tela, 200×200 cm, 2019. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

MAKING SPACE

 

Ester Grossi, Making space. Acrilico su tela, 120x100 cm, 2020Alla larga dai perfidi, dagli evasivi e dagli importuni. Nondimeno, anche tra i giusti, talora la zuffa ben calibrata è terapeutica. Tanto vale allora ricordare che in negoziazione SPACE sta per: S = self, soggettività, analizza chi sei e chi è l’individuo con cui sei in lite; P = purpose, indaga i tuoi obiettivi e quelli contesi; A = audience, ascolto, che non è mai abbastanza, anche nel silenzio; C = code, comunicazione, verbale, non verbale, scritta, la tua e dell’altro; E = experience, uno sguardo ai vissuti reciproci, per conoscersi e imparare a capirsi meglio.

In foto Ester Grossi, Making space. Acrilico su tela, 120×100 cm, 2020. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

STAY LITTLE VALENTINE, STAY!

 

Andrea Fiorino, Pozione d'amore. Acrilico, fusaggine, pastelli e gesso su cotone grezzo, 178x199 cm, 2019L’amore, quando non lo subiamo, ci è naturale considerarlo evitabile e filosofare sulla pazzia degli altri” (M. Proust). Protegge la libertà individuale sulle scelte nella propria vita affettiva il nuovo art. 558-bis del codice penale, introdotto dalla Legge 69/2019 (cd. codice rosso), in parziale attuazione della Convenzione di Instanbul che impone agli Stati firmatari di reprimere le condotte volte a costringere un adulto o un minorenne a contrarre matrimonio o unione civile e nell’attirarli nel territorio di uno Stato estero diverso da quello di residenza, con lo scopo di costringerlo al vincolo familiare (dalla Relazione dell’Ufficio del Massimario e del ruolo presso la Corte suprema di Cassazione).

Rel.6219-cassazione VIOLENZA DI GENERE

In foto Andrea Fiorino, Pozione d’amore. Acrilico, fusaggine, pastelli e gesso su cotone grezzo, 178×199 cm, 2019. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

COSTRUIAMO LA PACE

 

Nell’ambito della proposta educativa COSTRUIAMO LA PACE, il mio incontro con le terze classi del Liceo artistico di Ascoli Piceno, sezioni A e F, su “Minorenni, relazioni affettive e tecniche di gestione dei conflitti”.

Grazie alla Prof. Caty Gaspari per l’invito e al Prof. Peppe Di Caro per le foto.

Ascoli Piceno, lì 12 febbraio 2020

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