Olga

DEL DIRITTO COLLABORATIVO O DELLA SUA PRATICA

 

ce6bd01833660d831f3163c7b395d17f064589b6Il nome diritto collaborativo è stato coniato per la prima volta da Stuart G. Webb, avvocato in Minnesota, che vive ancora a Minneapolis. Alla fine degli anni Ottanta Stu visse una profonda crisi professionale: da divorzista constatava gli esiti nefasti delle battaglie giudiziarie ingaggiate dalle coppie in crisi e le conseguenze negative sui figli e, stanco, era intenzionato a lasciare l’avvocatura. Racconta di aver seguito, nel 1989, uno dei peggiori casi della sua carriera, con stratagemmi processuali e ostilità di ogni genere, talmente esasperante da indurlo a dedicarsi alla mediazione e a iscriversi addirittura a un altro corso di laurea. Senonché, nello sconforto più totale, poiché la professione gli piaceva quando era in grado di raggiungere un accordo, si disse che non avrebbe mai più varcato un’aula di tribunale e che, per continuare, doveva trovare un modo diverso.

Era il primo gennaio 1990 e Stu aveva già in mente di diventare avvocato collaborativo. A febbraio dello stesso anno scrisse una lunga lettera al giudice Sandy Keith, nella quale sono racchiusi tutti gli elementi fondamentali del metodo. Stu aveva compreso che per essere collaborativo necessitava di un gruppo di colleghi che la pensassero nello stesso modo altrimenti, da solo, non avrebbe mai potuto farne un metodo di lavoro. Riuscì in breve a convincere alcuni avvocati divorzisti della sua comunità e alla fine del 1990 erano in nove.

La lettera di Stuart G. Webb al giudice Keith può essere considerata fonte primaria della pratica che, costante e uniforme (diuturnitas), è consuetudine di valore internazionale per i consociati (soci dei Practice Groups o dell’International Academy of the Collaborative Professionals) i quali la applicano con la convinzione (opinio iuris) che le regole di condotta siano doverose o moralmente obbligatorie. LETTERA STU WEBB

Il riferimento alla norma giuridica è da rinvenirsi dunque nella storia del metodo, inizialmente appannaggio di soli avvocati. Quando negli anni ’90, in California, si diffusero la matrice interdisciplinare e il coinvolgimento di altre professionalità, si cominciò a parlare di pratica o divorzio collaborativo. Per definizione di Stu Webb e, successivamente, dell’International Academy of the Collaborative Professionals, la pratica collaborativa è “un metodo volontario di risoluzione delle controversie nel quale le parti raggiungono un accordo senza ricorrere al giudizio”.

In foto Manuel Pablo Pace, Restare a parlar meco. Olio su tela, 150×150 cm, 2020. The Bank Contemporary Art Collection, Bassano del Grappa. Per gentile concessione di https://www.eccellentipittori.it/ – Tutti i diritti riservati.

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