Olga

Filastrocche giuridiche

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LA VERA STORIA DI ARMILLEA E FANTASPURIONE

Il diritto delle relazioni affettive raccontato ai ragazzi

 

Un individuo cresce sano, sviluppa personalità e talenti, usa correttamente le regole della vita quotidiana grazie all’introiezione sin dall’infanzia di concetti e comportamenti.

Fantaspurione e Armillea sono nati nella fantasia per spiegare in fiaba e rima agli scolari il linguaggio giuridico delle norme. Costituzione, Codice civile, Convenzione ONU del 1989 sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sono spunti per costruire la storia d’amore dei due personaggi e le loro avventure.

Le filastrocche, trasformate in audio, sono interpretate dall’attore e musicista Riccardo Mei (www.riccardomei.it). I personaggi sono disegnati dall’artista Andrea Tarli (www.badtrip.it)

IL DIRITTO D’AMORE

Lo sai che nel diritto ci trovi i sentimenti?

Se ascolti zitto zitto vedrai che tu lo senti.

In ogni comma o articolo ci trovi le emozioni

perché il diritto serve in tutte le tue azioni.

Il Codice, la legge, la tua Costituzione

son vive e appassionate, riguardan le persone.

Se tu mi seguirai potrai sperimentare:

studiare regole e leggi equivale ad amare.

E il diritto d’amore è di ciascun bambino

perché già quando nasci diventi cittadino.

 

I NATALI DI FANTASPURIONE

Un bimbo nasce se viene al mondo,

urlante, fragile e assai giocondo,

e birba o timido, pur se bambino,

la legge dice che è cittadino.

Un giorno è nato Fantaspurione,

di un drago sembra l’imitazione,

occhi di spirito, mani giganti,

capelli gialli irti e svettanti.

Il nome è buffo, altisonante,

evoca il tratto di un uomo importante

e Fantaspurione, che è ancora piccino,

sogna a occhi aperti di avere un destino:

espugnare fortezze, sputare fuoco,

coda anfibia che spunta come per gioco.

Castelli in fiamme, regine e trecce,

soggiogarle con arco, saette e frecce.

Il suo nome gli piace, non lo cambierebbe,

ma c’è chi mormora che lui dovrebbe.

Vergognoso, ridicolo, qualcos’altro chissà,

per lui rappresenta la sua identità.

Il nome ti dice che sei una persona

arrabbiata, allegra, dispettosa e buona;

puoi sognare di draghi, fate, maghi e cavalieri,

ma col nome eserciti i diritti veri.

E nessuno può togliertelo e neanche cambiarlo,

chiamarti Antonio se sei Pietro o Carlo,

perché dà fiducia e una ferma certezza,

come un bacio di mamma, come una carezza.

IL NOME E L’IDENTITÀ 

ART. 1 Codice Civile, LA CAPACITÀ GIURIDICA: La capacità giuridica si acquista al momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita.

ART. 6 Codice Civile, DIRITTO AL NOME: Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito (143 bis, 262). Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità previste dalla legge.

ART. 2 Costituzione: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

ART. 3 Costituzione: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

ART. 7 CONVENZIONE ONU 1989 SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA: Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi. Gli Stati parte vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui, se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

IL COLPO DI FULMINE DI ARMILLEA

 

LA MAGGIORE ETÀ E LA FAMIGLIA DI FATTO

Art. 2 Codice Civile: MAGGIORE ETÀ. CAPACITÀ DI AGIRE: La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.

Art. 2 Costituzione: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3 Costituzione: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 30 Costituzione: È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

IL PINZIMONIO

Fantaspurione, che giocava al draghetto,

ora vive sposato sotto un bel tetto

con la dolce Armillea, l’orchessa fatata,

con cui divide la sua giornata.

Quando Armillea fa un dolce spumoso

per Fantaspurione è un giorno gioioso:

scende al mercato che sta sulla piazza,

vende biscotti e bibite in tazza,

con la sua sposa vecchia maniera

un po’ pasticciona e un po’ pasticcera.

Diritti e doveri del matrimonio

essi riversano in un pinzimonio

fatto di cure, amore, assistenza,

dove ci vuole tanta pazienza

a coabitare, lavorare, capire

che qualche volta si può soffrire,

che se collabori con tanto affetto

vivi felice sotto quel tetto.

IL MATRIMONIO

ART. 29 COSTITUZIONE

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

ART. 143 CODICE CIVILE – DIRITTI E DOVERI RECIPROCI DEI CONIUGI

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

FILLI, I SOGNI E IL DIRITTO AI TALENTI

La dolce Armillea e Fantaspurione

si sono dati alla creazione;

hanno impastato, frullato e sfornato

budini, torte e un roseo neonato.

Adesso armeggiano tra culla e strilli

e a turno ninnano un paonazzo Filli

che col mal di pancia e la suzione

non vuol sentirne di educazione.

Parola antica che va coniugata

con verbi che uniscono e la fanno incantata;

con la magia di aiutare un bambino

e di proteggerlo finchè è piccino;

svelargli il dono dei suoi talenti

incoraggiandolo contro gli stenti,

armarlo a vincere le sue paure,

nutrirne i sogni e le avventure.

E se questo per legge è scritto, è dovere,

è una legge dell’anima e si deve sapere.

 DIRITTI E DOVERI NEI CONFRONTI DEI FIGLI

Art. 147 Codice Civile, Doveri verso i figli: Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

Art. 148 Codice Civile, Concorso negli oneri: i coniugi devono adempiere l’obbligazione prevista nell’articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari, affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

Art. 315 Codice Civile, Doveri del figlio verso i genitori: Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finchè convive con essa.

Art. 3 Costituzione: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4 Costituzione: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 30 Costituzione: È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Artt. 5, 12 e 18 Convenzione ONU Diritti del Fanciullo.

IL PARAPIGLIA DI ARMILLEA E FANTASPURIONE

Succede un giorno a Filli bambino

di interpretare un sogno tapino:

se Fantaspurione fa il pandemonio

fa traballare il suo matrimonio,

e se troppo pasticcia la dolce Armillea

difficile armarsi di panacea.

Se mamma e papà fanno parapiglia

può andare a soqquadro l’intera famiglia

e se Filli sente una gran confusione

i grandi bisbigliano separazione.

La mamma minaccia “ora vvò via”,

papà fa spallucce, sospira, e che sia.

Per Filli è triste e fa molta paura,

a tratti sembra una grossa sventura.

Ma se padre e madre fanno i genitori

qualsiasi bimbo ne viene fuori;

può restare con mamma oppure con papà,

la regola d’oro è questa qua:

che ogni genitore adempia al suo ruolo

e non lasci mai il suo Filli da solo,

che continui a vederlo e seguirlo davvero

è la cosa che conta, ed è qui che dispero,

da vicino o a distanza, con fermezza e costanza;

che se anche due adulti non sono più coppia

l’impegno dovuto non scema, raddoppia.

Ogni bimbo ha diritto a due genitori

che mettano via dispetti e furori,

condividano cure, attenzioni, affetto,

come quando vivevano sotto un sol tetto.

Ha diritto ai nonni, agli zii, alla famiglia –

allargata si chiama, senza parapiglia.

Cosicchè bambini, a tutti un consiglio,

se c’è una famiglia, è diritto di un figlio

richiamare i grandi ai loro doveri

e sul punto con loro esser forti e severi

perché è sacrosanto che un figlio è un dono

e lasciarsi non è uguale ad abbandono.

 LA SEPARAZIONE, Art. 155 Codice Civile(Provvedimenti riguardo ai figli). Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Art. 21 Costituzione: tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Art. 12 Convenzione Onu 1989 sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

IL LIETO FINE

Insomma nel diritto ci trovi i sentimenti,

gioie, condivisioni, peripezie e tormenti.

Se con Armillea Azzurra continuerai a sognare

le regole e i doveri potrai persino amare.

Perché se a ogni diritto corrisponde un dovere

è regola dell’uomo, di tutte le sue ere.

Perché volersi bene è uguale al tuo rispetto

di non aver dal prossimo un torto o un dispetto.

E se Fantaspurione continuerà a bramare

con la sua identità lui si potrà affermare.

Seguendo quelle regole che scrivon le persone

sarà sempre sicuro di fare cose buone;

certo rimarrà un drago nella sua fantasia,

ma costruirà la vita con arte e con magia.

E se Armillea avrà perso per mera distrazione,

potrà riconquistarla con diritto e passione.

IL DIRITTO ALLO STUDIO E ALLE LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

Art. 33 Costituzione: L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Art. 34 Costituzione: La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

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