Olga

SEPARAZIONE CONSENSUALE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA (segue)

Gli avvocati devono certificare l’autenticità delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. Se in virtù dell’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, previsti dall’art. 2643 del Codice civile, la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale per procedere all’adempimento presso i pubblici registri. Nel caso di mancato rispetto delle pattuizioni e di necessità di ricorrere al processo esecutivo l’accordo deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile. L’art. 6 del Decreto Legge n. 134 regola la convenzione di negoziazione assistita da uno o piú avvocati con la quale i coniugi possono raggiungere una soluzione consensuale di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nel testo del decreto legge erano escluse le separazioni e i divorzi di coppie con figli minorenni. Nella Legge di conversione n. 162 del 10 novembre 2014 si è allargato il raggio di applicabilità e, in accoglimento di emendamenti proposti dalle associazioni specialistiche, si è tenuto conto dell’obbligatorietà della presenza del Pubblico Ministero nella materia matrimoniale e nelle cause che coinvolgono figli minorenni.

Pertanto in mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nulla osta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. Tale disciplina costituisce un importante passo avanti verso la diffusione della filosofia Collaborativa; per l’affermazione di una giustizia child friendly e rispettosa dei diritti delle persone e delle relazioni familiari sarà tuttavia fondamentale che nel prosieguo si affermino in materia i requisiti della specializzazione dei professionisti e della multidisciplinarietà nel processo di negoziazione, aspetti entrambi trascurati nel testo approvato.

L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i processi di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento, di modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Nell’accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti, le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare (il tentativo di conciliazione è infatti obbligatorio nell’ordinario procedimento giudiziale) e dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L’avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, copia dell’accordo autenticata dallo stesso. All’avvocato che viola questo obbligo è applicabile una grave sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000. La Legge n. 162 introduce inoltre una procedura di richiesta congiunta per separazione consensuale, cessazione degli effetti civili del matrimonio o modifica delle condizioni che, nella ratio, vuole ulteriormente alleggerire il carico della giurisdizione, demandando al Sindaco la ratificazione di un accordo tra le parti (art. 12). La sostanziale sottrazione all’Avvocatura del precipuo compito di tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della giurisdizione che si attua per effetto di questa norma rende auspicabile che la sua non applicabilità a coppie con figli minori, figli maggiorenni incapaci, figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, figli maggiorenni portatori di handicap grave, insieme al divieto che l’accordo contenga patti di trasferimento patrimoniale, ne limitino di fatto la capillarizzazione.

La definizione diffusa di “divorzio facile” attribuita a tale procedura, infatti, nella quale il ricorso all’ausilio degli avvocati è solo facoltativo, trascura i delicati aspetti emotivi e giuridici che le coppie, da sole, non sono sempre in grado di considerare, espone il coniuge più debole alle manipolazioni del più forte, e aumenta il rischio di accordi frettolosi suscettibili di generare un contenzioso superiore a quello che si intende evitare.

L’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione di volontà, l’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo la ricezione delle dichiarazioni da parte dei coniugi e ha identico valore ed efficacia dei provvedimenti giudiziali che definiscono le cause di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o modifica. Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l’ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.

cfr. Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 162 del 10.11.2014

http://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/200991/D.L.+n.+132-2014

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