Olga

INCROCIO DEI DOCUMENTI TRA DISCLOSURE E ORDINE DEL GIUDICE

Nelle controversie tra coniugi che richiedono il ricorso alla procedura giudiziaria di separazione e divorzio la legislazione prevede espressamente, sebbene in modo lacunoso e disorganico, un incisivo potere di indagine da parte del giudice per l’accertamento dei redditi e del patrimonio delle parti. Nella prassi seguita dai nostri tribunali, tuttavia, tale potere ottiene risultati oggettivamente insoddisfacenti, mentre la mera esibizione dei modelli UNICO PF presentati all’Agenzia delle Entrate impedisce un’esaustiva analisi dei redditi e del patrimonio effettivo, cfr. Carlo Rimini, L’accertamento del reddito e del patrimonio delle parti nei giudizi di separazione e divorzio: proposta per un modello di disclosure, in “Opinioni – Processo civile, Famiglia e diritto”, n. 7, 2011.

Da qualche tempo è stata segnalata la tendenza delle coppie a concordare separazioni e divorzi consensuali per evitare l’orientamento alla disclosure finalmente adottato da alcuni tribunali (per esempio Roma, Pordenone, Torino, Monza) che, nel decreto di fissazione dell’udienza presidenziale, sanciscono precisi obblighi a carico delle parti. In particolare: l’obbligo di depositare, prima dell’udienza, la documentazione reddituale degli ultimi tre anni oltre che una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta nei modi ed ai sensi di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ove andranno indicate le seguenti circostanze: a) attività lavorativa e tutte le fonti di reddito (retribuzioni, redditi da lavoro autonomo, pensioni, canoni da locazione, ecc.); b) redditi complessivi netti annui relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi; c) proprietà immobiliari elencate singolarmente indicando la tipologia (abitazione, uffici, negozi, terreni edificabili, etc.), l’anno di acquisto, l’ubicazione, la superficie e la destinazione (se rimasti nella disponibilità, se abitati da componenti del nucleo familiare, se concessi in godimento a terzi e l’eventuale corrispettivo mensile); d) proprietà di beni mobili registrati e in particolare: autovetture (da elencare singolarmente indicando il tipo e l’anno di acquisto); imbarcazioni da diporto con l’indicazione della tipologia (a vela o a motore) e della lunghezza; aeromobili; e) collaboratori domestici indicando la retribuzione mensile corrisposta; f) spese per mutui e finanziamenti con l’indicazione della rata mensile dovuta, dell’anno di erogazione e della durata, per canoni di locazione, per rette di iscrizione a circoli sportivi e/o ricreativi, iscrizione di figli a scuole od università private. Il tribunale avverte anche le parti che la falsità delle dichiarazioni rese è penalmente punita ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e che tale condotta o l’omessa allegazione o la tardività del deposito o la lacunosità della dichiarazione saranno valutate quali argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 C.p.c. già in sede di pronuncia dei provvedimenti provvisori, e, qualora i coniugi abbiano figli minori, nella definizione del regime di affidamento, oltre che ai sensi dell’art. 709ter C.p.c. ed in sede di regolamentazione delle spese processuali ed ai sensi dell’art. 96 C.p.c. (sulla base della considerazione che l’inosservanza del predetto onere ed il tentativo di occultamento del reddito costituisce comportamento contrario all’interesse dei figli e motivo di dilatazione dei tempi del processo). Cfr. anche Tribunale di Torino, Sezione IV Civ., 20/5/2013 decreto.

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