Olga

DIRITTO COLLABORATIVO E RINUNZIA AL MANDATO

Nell’Accordo Partecipativo sono indicati i casi in cui il procedimento può arrestarsi prematuramente, in caso di revoca o rinunzia al mandato. Se un professionista Collaborativo viene a sapere che la parte assistita sta violando l’obbligo di disclosure, dopo averla avvisata che ciò è contrario ai principi della pratica Collaborativa, se il comportamento persiste, deve rinunziare al mandato, avvisando tutte le parti dell’avvenuta cessazione del rapporto con il cliente.

Il rapporto professionale può interrompersi anche quando il professionista ritiene che la parte non sia in grado di partecipare efficacemente al processo, quando violi il divieto di minacciare azioni legali, quando intraprenda procedura giudiziaria nei confronti del coniuge. Il Codice Etico, che informa di sé l’Accordo Partecipativo, impone infatti al professionista Collaborativo di non minacciare procedure giudiziarie nella controversia che sta seguendo e di non continuare a rappresentare un cliente che lo faccia. In caso di interruzione del rapporto Collaborativo, infine, nessuno dei professionisti coinvolti può prestare il proprio patrocinio in un’eventuale causa giudiziaria tra le parti assistite nel corso della pratica Collaborativa.

Nei disegni di legge di convenzione partecipativa assistita da avvocati ispirati al modello francese, l’avvocato designato come negoziatore può invece svolgere la difesa in sede giurisdizionale del proprio assistito, ferma restando la previsione di alcuni obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni apprese durante la negoziazione.[1] L’avvocato non ha alcun vincolo deontologico che gli impedisca di seguire il cliente anche nella causa in tribunale e pertanto potrebbe non essere sufficientemente motivato a percorrere soluzioni alternative o a suggerire alla parte di attendere, oppure a indirizzarlo da altri specialisti per gli aspetti non giuridici della vicenda.

Nella Pratica Collaborativa il divieto posto a entrambi gli avvocati di non rappresentare il proprio cliente in una causa contro l’altro coniuge è la caratteristica dirimente, che differenzia il Diritto Collaborativo dagli altri modelli di convenzioni partecipative assistite da avvocati e in cui si concretizza la vera rivoluzione del sistema, garanzia di credibilità dell’operato dei professionisti nei riguardi della coppia che in questo modo sa di poter contare sui legali prescelti solo a condizione di escludere il ricorso alle eccezioni processuali, alle argomentazioni e agli strumenti tipici del contenzioso.

[1] Cfr. Senato della Repubblica, XVII Legislatura, Disegno di Legge n. 148, “Disposizioni in materia di procedura partecipativa di negoziazione assistita da avvocato”, estratto: Art. 16 Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza “1. Nella procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato gli avvocati e le parti hanno l’obbligo di comportarsi con lealtà e tenere riservate le informazioni ricevute e i documenti acquisiti dalla controparte, purché non conosciuti o non conoscibili; la violazione di tale obbligo è deontologicamente sanzionata per gli avvocati. L’avvocato designato come negoziatore può svolgere la difesa in sede giurisdizionale di chi lo ha designato, fermo restando quanto previsto al comma 3. 2. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell’articolo 810 del Codice di procedura civile in una questione avente il medesimo oggetto della procedura partecipativa di cui al comma 1 del presente articolo o allo stesso direttamente connessa. 3. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite riservatamente dalla controparte, e in precedenza non conosciute o non conoscibili, nel corso di una procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato non possono essere utilizzate, dalla parte che ne è venuta a conoscenza nel corso della procedura, nel giudizio avente anche parzialmente il medesimo oggetto, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della procedura. Della violazione di tale obbligo il giudice informa il competente consiglio dell’ordine degli avvocati. 4. Il difensore della parte e tutti coloro che partecipano alla procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato non sono tenuti a deporre, sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso della procedura, davanti all’autorità giudiziaria o altra autorità. 5. A tutti coloro che partecipano alla procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del medesimo codice, in quanto applicabili.”

Olga Anastasi © Riproduzione riservata

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