Parrebbe un assioma essere tenuti ad assicurare ai propri figli il sostentamento, per la loro condizione di persone non in grado di badare a se stesse e dunque bisognose, invece il dibattito giuridico è ancora vivo e aperto, rintuzzato dalla recente proposta contenuta nel disegno di legge n. S 735 (DDL Pillon) di abrogare l’art. 570bis del codice penale. La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 22 novembre 2018, ha pertanto dovuto ristabilire un’armonia: la minore età dei figli costituisce essa stessa, in via presuntiva, uno stato di bisogno, cui consegue l’obbligo per i genitori di assicurare loro i mezzi di sussistenza, “obbligo che non viene meno neppure qualora al sostentamento del minore provveda l’altro genitore o un terzo”, con ciò richiamando un principio già espresso nel 2015, con la sentenza n. 18749. Confermata pertanto la condanna a due mesi di reclusione e 200 euro di multa per il genitore inadempiente, oltre al pagamento delle spese processuali e al versamento di duemila euro in favore della cassa delle ammende.
In allegato Corte di Cassazione, Sezione VI penale – 22 novembre 2018, n. 52663
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE – SENTENZA 22 novembre 2018, n.52663
In foto Giulia Huober, L’ora della cena. Tempera su carta intelata, 2017.
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