Olga

Scritti da Olga Anastasi

MOLTE SONO LE COSE MIRABILI, MA NESSUNA È PIÙ MIRABILE DELL’UOMO

Stefano Di Stasio, Edipo a Colono. Olio su tela, 200x200 cm, 2020La detenzione domiciliare di cui all’art. 47 ter, comma 01, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), è fondata su una presunzione di incompatibilità del soggetto ultrasettantenne con il regime carcerario per ragioni umanitarie, e in particolare sul sostanziale riconoscimento da parte del legislatore dell’inadeguatezza del carcere a svolgere pienamente la funzione prevista dall’art. 27, comma 3, Cost., nei confronti di un detenuto di età così avanzata. La Corte Costitituzionale, con la pronuncia_56_2021, depositata il 31 marzo 2021, nel riconoscere l’intrinseca irragionevolezza della disposizione censurata, ne dichiara l’illegittimità costituzionale limitatamente alle parole «né sia stato mai condannato con l’aggravante di cui all’articolo 99 del codice penale», riespandendo perciò gli ordinari poteri della magistratura di sorveglianza di valutare se il detenuto sia in effetti meritevole di accedere alla misura alternativa, senza che valgano di automatismi preclusivi di una condanna con l’aggravante della recidiva, in una qualunque delle sue forme disciplinate dall’art. 99 Codice penale.

In foto Stefano Di Stasio, Edipo a Colono. Olio su tela, 200×200 cm, 2020. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

DETENZIONE E FIGLI DISABILI, LA CONSULTA A FAVORE DELLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

Daniele Vezzani, A braccia aperte. Olio su tela, 140x170 cm, 2020«Nel solco di quanto già affermato nel 2003 sulla detenzione domiciliare ordinaria (sentenza n. 350, relatrice Fernanda Contri), la Corte – con la sentenza n. 18 del 2020, ha ora rimosso anche per la detenzione domiciliare speciale il limite di età dei dieci anni del figlio affetto da grave disabilità. Questa misura, infatti, è finalizzata principalmente a tutelare il figlio, terzo incolpevole, bisognoso del rapporto quotidiano e delle cure della madre ristretta in carcere. La sentenza s’inserisce nell’ambito di una copiosa giurisprudenza costituzionale che considera le relazioni umane più prossime, specialmente familiari, fattori determinanti per la tutela effettiva delle persone più fragili. Perciò la Corte ha ritenuto che la detenzione domiciliare debba essere concessa alla madre di un figlio gravemente disabile, considerata la sua particolare vulnerabilità fisica e psichica, qualunque sia l’età, anche in nome della protezione della maternità (articolo 31 Costituzione), cioè del legame tra madre e figlio, che non si esaurisce nelle prime fasi di vita del bambino. Roma, 14 febbraio 2020».Comunicato Ufficio Stampa Corte Costituzionale pronuncia_18_2020

In foto Daniele Vezzani, A braccia aperte. Olio su tela, 140×170 cm, 2020. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

«OPERA SENZA AUTORE»

 

Edoardo Tresoldi, Opera. Foto Roberto ConteL’incertezza sulle proprie radici può essere un vulnus in qualsiasi stadio della vita, è diritto inviolabile della persona conoscerle. Preminente tuttavia è sempre l’attenzione ai beni supremi della salute e della vita della donna al momento del parto e la sua fragilità, che potrebbe portarla a scelte diverse se sentisse messa in pericolo la possibilità di restare ignota. Eppure quando, pur non avendo riconosciuto il figlio mentre era in vita, lo ha in seguito trattato come tale, tenendolo a vivere con sé, dimostrando di aver revocato l’iniziale rinuncia alla genitorialità giuridica, alla sua morte costui potrà chiedere giudizialmente l’accertamento della maternità che, ex art. 269 Codice civile, può essere provata con ogni mezzo: una lettura costituzionalmente orientata, nel privilegiare il diritto della donna all’anonimato, lo bilancia col diritto dell’individuo a conoscere le proprie origini. Nel caso di specie la Suprema Corte, conferma la decisione di merito che aveva accertato il rapporto di filiazione sulla base di una consulenza immunogenetica che ha concluso per un sicuro rapporto di parentela, su dichiarazioni testimoniali di persone estranee alla famiglia, su un verbale di testamento olografo. Compensa le spese del giudizio tra le parti per la novità delle questioni trattate.

DIRITTO ANONIMATO MATERNITA- 19824_22.09.2020 Cass. Civ., Sez. Civ. I, n. 19824 del 22.9.2020

In foto Edoardo Tresoldi, Opera. Foto Roberto Conte. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO E RECLAMO CONTRO LE DECISIONI DEL GIUDICE TUTELARE

 

elderly-care«La Sezione sesta civile, Sottosezione prima, ha rimesso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite la questione – ritenuta rilevante al fine di determinare l’ambito dei provvedimenti in relazione ai quali è ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost. – riguardante l’estensione della competenza della Corte d’Appello, ex art. 720 bis c.p.c. in sede di reclamo, a tutti i provvedimenti assunti dal giudice tutelare nel procedimento di amministrazione di sostegno oppure ai soli aventi natura decisoria, ferma restando la competenza del tribunale in relazione a quelli ordinatori». Ordinanza n. 17833_08_2020

Presidente: A. Scaldaferri – Relatore: L. Nazzicone

Fonte: http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/sesta_sezione.page

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – ART. 720 BIS C.P.C. – COMPETENZA DELLA CORTE D’APPELLO IN SEDE DI RECLAMO – ESTENSIONE AI SOLI PROVVEDIMENTI DECISORI DEL GIUDICE TUTELARE O ANCHE A QUELLI ORDINATORI – QUESTIONE – RILEVANZA AI FINI DELLA RICORRIBILITÀ IN CASSAZIONE.

AUTORESPONSABILITÀ E MANTENIMENTO DI FIGLI MAGGIORENNI

 

iso-republic-phone-lap-yellowCon ordinanza n. 17183, depositata il 14 agosto 2020, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione «ha ulteriormente precisato i limiti entro cui il figlio maggiorenne “convivente” può ottenere il mantenimento a carico dei propri genitori.

Il Collegio ha puntualizzato, in particolare, che, ultimato il prescelto percorso formativo (scuola secondaria, facoltà universitaria, corso di formazione professionale), il maggiorenne debba adoperarsi per rendersi autonomo economicamente. A tal fine, egli è tenuto ad impegnarsi razionalmente e attivamente per trovare un’occupazione, tenendo conto delle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni.

Segnatamente, alla luce del principio di autoresponsabilità che permea l’ordinamento giuridico e scandisce i doveri del soggetto maggiore d’età, costui non può ostinarsi e indugiare nell’attesa di reperire il lavoro reputato consono alle sue aspettative, non essendogli consentito di fare abusivo affidamento sul supposto obbligo dei suoi genitori di adattarsi a svolgere qualsiasi attività pur di sostentarlo ad oltranza nella realizzazione (talvolta velleitaria) di desideri ed ambizioni personali».

Presidente: M.C. Giancola Relatore: L. Nazzicone

Leggi qui l’ordinanza n. 17183_08_2020 per esteso.

Fonte: http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/prima_sezione.page

MATRIMONIO – DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI – EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE – IN GENERE – Mantenimento di figli maggiorenni – Presupposti – Fondamento – Oneri probatori.

AL VIA IL CORSO DI PRATICA COLLABORATIVA PER L’AUTUNNO 2020

 

IMG_7234Di seguito programma e dettagli del nuovo corso di pratica collaborativa, in lingua italiana, con modalità remota su piattaforma digitale comunicata all’atto dell’iscrizione.

FORMATORI Ronald D. OuskyOlga Anastasi, Alessandra Hopps, Stefania Mariani, Rebecca Rigon, Antonella Zechini. Scarica la locandina con gli argomenti e le date: BROCHURE CORSO DI FORMAZIONE AUTUNNO 2020

Le lezioni avranno durata di due ore ciascuna, salvo l’ultima dedicata alle esercitazioni, secondo il seguente calendario: Ottobre 26 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 Novembre 4- 9- 16- 23-30 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 Dicembre  11 dalle 14.30 alle 18.30

ISCRIZIONE: Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il 23 ottobre 2020 al seguente indirizzo di posta elettronica info@dirittocollaborativo.it

CREDITI FORMATIVI (avvocatura): Per il corso sono stati riconosciuti 12 crediti formativi dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno.

RISOLVERE LA CONTROVERSIA FUORI DAL TRIBUNALE – CONTENERE IL CONFLITTO

 

Marcello Carra- La torre di Babele, 2012.2013Adire l’autorità giudiziaria, per cultura e forma mentis dell’utente medio, per la distanza che lo separa dall’istituzione, per il formalismo cui il processo civile è sottoposto, può risultare un trauma. La delega di potere che si affida al magistrato, soprattutto in ambiti intimi come il diritto di famiglia, può condurre a decisioni standard che mal si adatteranno alle esigenze concrete delle parti.

Il linguaggio giuridico, spesso anche diverso secondo gli ambiti – da parte di giudici, avvocati, cancellieri, pubblici ministeri, notai, consulenti – se per un verso è sinonimo di ricchezza tecnica e culturale per gli addetti ai lavori, appare agli esterni come sinonimo di confusione, associato all’icona negativa di una torre di Babele.

Quando il rapporto tra due parti perviene innanzi a un tribunale, vi approda nella fase patologica: da lì in poi, contenere il conflitto e la degenerazione della relazione, diventa sempre più difficile se non impossibile.

In foto Marcello Carrà, La torre di Babele. Penna a biro su carta applicata su legno, 114×155 cm, 2012-2013. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

DEL DIRITTO COLLABORATIVO O DELLA SUA PRATICA

 

ce6bd01833660d831f3163c7b395d17f064589b6Il nome diritto collaborativo è stato coniato per la prima volta da Stuart G. Webb, avvocato in Minnesota, che vive ancora a Minneapolis. Alla fine degli anni Ottanta Stu visse una profonda crisi professionale: da divorzista constatava gli esiti nefasti delle battaglie giudiziarie ingaggiate dalle coppie in crisi e le conseguenze negative sui figli e, stanco, era intenzionato a lasciare l’avvocatura. Racconta di aver seguito, nel 1989, uno dei peggiori casi della sua carriera, con stratagemmi processuali e ostilità di ogni genere, talmente esasperante da indurlo a dedicarsi alla mediazione e a iscriversi addirittura a un altro corso di laurea. Senonché, nello sconforto più totale, poiché la professione gli piaceva quando era in grado di raggiungere un accordo, si disse che non avrebbe mai più varcato un’aula di tribunale e che, per continuare, doveva trovare un modo diverso.

Era il primo gennaio 1990 e Stu aveva già in mente di diventare avvocato collaborativo. A febbraio dello stesso anno scrisse una lunga lettera al giudice Sandy Keith, nella quale sono racchiusi tutti gli elementi fondamentali del metodo. Stu aveva compreso che per essere collaborativo necessitava di un gruppo di colleghi che la pensassero nello stesso modo altrimenti, da solo, non avrebbe mai potuto farne un metodo di lavoro. Riuscì in breve a convincere alcuni avvocati divorzisti della sua comunità e alla fine del 1990 erano in nove.

La lettera di Stuart G. Webb al giudice Keith può essere considerata fonte primaria della pratica che, costante e uniforme (diuturnitas), è consuetudine di valore internazionale per i consociati (soci dei Practice Groups o dell’International Academy of the Collaborative Professionals) i quali la applicano con la convinzione (opinio iuris) che le regole di condotta siano doverose o moralmente obbligatorie. LETTERA STU WEBB

Il riferimento alla norma giuridica è da rinvenirsi dunque nella storia del metodo, inizialmente appannaggio di soli avvocati. Quando negli anni ’90, in California, si diffusero la matrice interdisciplinare e il coinvolgimento di altre professionalità, si cominciò a parlare di pratica o divorzio collaborativo. Per definizione di Stu Webb e, successivamente, dell’International Academy of the Collaborative Professionals, la pratica collaborativa è “un metodo volontario di risoluzione delle controversie nel quale le parti raggiungono un accordo senza ricorrere al giudizio”.

In foto Manuel Pablo Pace, Restare a parlar meco. Olio su tela, 150×150 cm, 2020. The Bank Contemporary Art Collection, Bassano del Grappa. Per gentile concessione di https://www.eccellentipittori.it/ – Tutti i diritti riservati.

CORSO BASE DI FORMAZIONE ALLE TECNICHE DI NEGOZIAZIONE CON IL METODO COLLABORATIVO

 

17021751_429305300745014_6187346527782957824_nI MODULO: Il metodo collaborativo, la storia e i principi ispiratori. (6 ORE)

Introduzione di Ronald D. Ousky

 

Sezione 1) (4 ore)

Finalità e vantaggi della pratica collaborativa.

Come si negozia in modo collaborativo: le regole di condotta, l’accordo partecipativo.

Il cambio di paradigma e la negoziazione basata sugli interessi.

Sezione 2) (2 ore)

Il ruolo dei professionisti neutrali.

La gestione degli stati emotivi delle parti e dei professionisti.

 

II MODULO: Le fasi del procedimento. (6 ORE)

 

Sezione 1) (3 ore)

Il primo incontro con il cliente

Costruire la strategia difensiva

I contatti con il legale dell’altra parte e la costituzione della squadra

La preparazione del primo incontro a quattro

Sezione 2) (3 ore)

Stesura, lettura ed esame dell’accordo partecipativo

Confronto con la convenzione di negoziazione

Fasi della negoziazione

Incontro finale e stesura dell’accordo di negoziazione

 

III MODULO: Approfondimenti. (6 ORE)

 

Questioni procedurali

Aspetti deontologici

Tecniche da utilizzare per superare i momenti di impasse

I practice

Esercitazioni pratiche e role playing

 

C.so Giuseppe Mazzini n. 182, 63100 ASCOLI PICENO

C.F. 92058610442 – info@dirittocollaborativo.it

 

 

FORMATORI

Ronald D. Ousky – Avvocato in Minneapolis (MN – USA), tra i fondatori del metodo e autore insieme con Stu Webb del testo “The collaborative way to divorce”

Olga Anastasi – Avvocato del Foro di Roma

Alessandra Hopps – Avvocato del Foro di Ascoli Piceno

Stefania Mariani – Avvocato del Foro di Ascoli Piceno

Rebecca Rigon – Avvocato del Foro di Milano

Antonella Zechini – Psicoterapeuta, G.O. della Corte d’Appello de L’Aquila

 

DESTINATARI:

Il corso è rivolto a: avvocati, psicologi e/o psicoterapeuti, dottori commercialisti e/o esperti fiscali, mediatori.

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO:

Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti pari a 6 e si svolgerà in modalità remota su piattaforma Microsoft Teams. Le lezioni avranno durata di due ore ciascuna, salvo l’ultima dedicata alle esercitazioni, secondo il seguente calendario:

 

Maggio

26 – 28 dalle ore 14.30 alle ore 16.30

Giugno

3 – 5 – 9 – 11 – 16 dalle ore 14.30 alle ore 16.30

18 dalle 14.30 alle 18.30

 

ISCRIZIONE:

Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il 17 maggio 2020 al seguente indirizzo di posta elettronica info@dirittocollaborativo.it a cui inviare anche richieste di informazioni.

 

COSTO DEL CORSO:

Euro 200,00 da accreditare su c/c n. 17013.64 intestato a: GRUPPO ITALIANO DI PRATICA COLLABORATIVA IBAN IT79O0103013502000001701364.

In caso di iscrizione all’Associazione GRUPPO ITALIANO DI PRATICA COLLABORATIVA, per l’anno 2020 la quota è fissata in Euro 30,00.

 

CREDITI FORMATIVI (avvocatura):

Per il corso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno riconosce 12 crediti formativi.

 

DAL DIRITTO ALL’ANONIMATO AL DIRITTO A CONOSCERE LE PROPRIE ORIGINI

 

Andrea Martinucci, 5092019.jpeg. Acrilico, terra, grafite e alluminio su tela, 200x200 cm, 2019Al centro delle regole di un ordinamento sono sempre la persona e lo spazio che gli va riconosciuto in termini di libertà, sicurezza e giustizia. Il modo in cui ciò avviene, dalla nascita in poi, contribuisce auspicabilmente alla crescita di individui felici, con relazioni potenzialmente appaganti, in una comunità capace di costruire pace sociale.

Il tema proposto sollecita un’indagine su estensione e profondità di due diritti fondamentali, il diritto al rispetto della vita privata e alla riservatezza da una parte, e il diritto all’identità personale dall’altra, in antagonismo quando si tratti di parto anonimo: dunque rispettivamente della situazione soggettiva della donna che abbia generato, manifestando la volontà di non riconoscere il nascituro e di restare ignota, e della condizione di chi invece reclami di conoscere le proprie radici.

Ci muoviamo nell’ambito delle libertà fondamentali: diritti personalissimi, inviolabili, inalienabili, imprescrittibili che vanno sotto il nome di diritti della personalità. Accanto a una trattazione codicistica, quindi, è inevitabile riferirsi ai principi costituzionali e alle norme sovranazionali.

Il diritto a mantenere ignoto il proprio nome, riconosciuto a chi decida di partorire in anonimato, è infatti espressa applicazione dell’articolo 2 della Costituzione, dell’articolo 31 che protegge la maternità, perciò anche la dignità della donna che, per motivi suoi, intenda viverla solo biologicamente, infine dell’articolo 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, che tutela il rispetto di ciascuno alla propria vita privata e alla protezione dei dati personali che la riguardano.

Il diritto all’anonimato è disciplinato nel dettaglio dall’articolo 28 della Legge n. 184 del 4 maggio 1983 la quale, nel sancire il principio per cui ogni persona di età minore deve avere una famiglia, stabilisce condizioni e procedure affinché ciò sia garantito quando il minore versi in stato di abbandono. Il segreto sull’identità della partoriente è pertanto protetto sin dalla sala parto, nonché negli immediati passaggi successivi che l’Ufficiale di Stato civile è tenuto a compiere, imponendo nome e cognome al neonato nell’atto di nascita che compilerà dopo aver ricevuto la relativa dichiarazione da “taluno dei soggetti presenti al parto”, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata.

Il minorenne non riconosciuto alla nascita, conseguentemente, potrà ottenere dall’Ufficiale di Stato civile attestazione sulla sua nascita e sulle generalità, senza però alcun riferimento alla madre naturale. Eccezione a tale divieto si ha solo per gravi e comprovati motivi, con legittimazione dei genitori adottivi su autorizzazione del Tribunale per i minorenni o del figlio adottivo che abbia raggiunto il venticinquesimo anno o la maggiore età, quando sussista un serio pericolo per la salute psico-fisica dell’adottato.

Alla base del diritto a conoscere le proprie origini si pone, oltre che l’immancabile articolo 2 della Costituzione, l’articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo; la Convenzione di New York del 1989 sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, inoltre, nell’affermare il diritto del fanciullo a essere registrato alla nascita e ad avere un nome, specifica che, per quanto possibile, sia di sua spettanza anche conoscere i propri genitori.

Conoscere le proprie origini è species rispetto a un genus più ampio, riconducibile al diritto all’identità personale. Nel Codice Civile troviamo disciplinati espressamente solo il diritto al nome e all’immagine, aspetti di una situazione soggettiva più ampia che, nell’evoluzione della società contemporanea, vede arricchita la varietà di quel complesso di doti che, tutte insieme, consentono il riconoscimento di un individuo e l’unicità in cui egli s’identifica.

Ammettere una persona a quel percorso che ella sente impellente, farle scoprire da dove proviene, chi è sua madre, il grembo che l’ha partorita, è permettere a quell’atto iniziale del generare, atto d’amore, di “farsi diritto, per realizzarsi pienamente” (Stefano Rodotà). Il diritto all’identità personale si esplica pienamente solo quando all’individuo è garantito un livello di salute fisica e psicologica complessivamente intesa: il bisogno di conoscenza delle proprie radici può condizionare infatti gli atteggiamenti intimi, l’equilibrio psichico, la vita di relazione. Si ha bisogno della consapevolezza della propria storia, che è memoria.

Nel dibattito di comparazione tra il diritto della madre a conservare l’anonimato rispetto al diritto del figlio di conoscere le proprie origini, si è trattato di rimuovere gli ostacoli di un’interpretazione restrittiva che, sino a una decina di anni fa, anche da parte del giudice delle leggi, induceva a far prevalere il primo. Sul solco della celebre sentenza della CEDU Godelli contro Italia, dal 2012 in poi, si è assistito invece a un cambiamento di rotta. Con la sentenza n. 278 del 2013, infatti, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del comma 7 dell’articolo 28 Legge 184/1983 nella parte in cui non prevede, attraverso un procedimento stabilito dalla legge che assicuri la massima riservatezza, la possibilità per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata.

Per effetto di tale declaratoria, negli anni successivi, la giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha considerato inefficace la dichiarazione tutte le volte in cui è emerso il decesso della madre naturale che in vita aveva negato l’accesso ai propri dati. In tutti gli altri casi – nell’inerzia del Legislatore sulle modalità di procedura da adottarsi per l’interpello – si è verificato il consolidarsi di due orientamenti contrapposti. Senonché il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, a seguito di nota dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia, nel 2016 ha sollecitato il giudice supremo affinché, trattandosi di argomento di indubbia rilevanza generale e sociale, pronunciasse principio di diritto.

La Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 1946 del 2017, superando l’eccessiva rigidità delle letture sino ad allora compiute, ha considerato che la Corte Costituzionale, nel 2013, nel dichiarare l’illegittimità dell’articolo 28 comma 7 Legge 184/1983 ex art. 136 Costituzione, privandolo di immediata efficacia, ha pronunciato sentenza di accoglimento, in dottrina definita “additiva di principio”.

Ciò comporta, ad avviso della Corte, che il giudice, ove richiesto dal figlio adottivo (o nato da parto anonimo) di conoscere le proprie origini, pur in assenza di un intervento normativo in proposito, può valersi del quadro sistematico vigente, procedendo con il rito camerale all’interpello della madre, la cui riservatezza è sempre garantita dalle norme in materia di protezione dei dati personali.

Rispetto alla stessa, peraltro, il lasso di tempo, nelle more trascorso, giustifica certamente un’indagine sulla persistenza del diniego o sull’eventuale intervenuta volontà di revoca. Qualora, tuttavia, il rifiuto a divulgare le proprie generalità permanesse, la pur condivisibile aspirazione del figlio a conoscere la propria storia troverà limite insuperabile nell’intangibilità del diritto all’oblio per colei che lo generò. Cass. SU 2017 n. 1946

In foto Andrea Martinucci, 5092019.jpeg. Acrilico, terra, grafite e alluminio su tela, 200×200 cm, 2019. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

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