Olga

QUESTIONE COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 11 e 21 LEGGE n. 47-2017 SULLA TUTELA DEI MSNA

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Ufficio del Giudice Tutelare

 IL GIUDICE TUTELARE, dott. ssa Ida Moretti,

  • Vista l’istanza di liquidazione di equa indennità depositata dall’avv. L. C. al termine della tutela del M.S.N.A. A. F. nato in Marocco il 17.7.1999 (tutela chiusa con il raggiungimento della maggiore età), nella quale – in particolare – si evidenziano i gravosi adempimenti assunti e le spese sostenute per accompagnare il predetto presso le amministrazioni statali e le Questure per l’espletamento degli atti necessari anche per le richieste di asilo o di protezione internazionale o per le misure sussidiarie, chiedendo espressamente di porre detta indennità a carico della G. SOC. COOP A R.L. ONLUS, che richiedeva la nomina del tutore, poiché il minore tutelato non ha a disposizione fondi o beni con i quali poter far fronte a dette spese/oneri;
  • Evidenziato che la legge 47/17 del decreto legislativo n. 142/15, nel predisporre le modalità di accoglienza dei Minori Stranieri Non accompagnati, al V comma prevede che sia l’Autorità di Pubblica Sicurezza ad informare prontamente gli organi competenti per la nomina di un Tutore per il MSNA, ragion per cui il fatto che con la comunicazione del 10.5.2017 il Responsabile della G. Onlus Coop. Sociale si sia sostituito a detta Autorità nel richiedere la citata nomina del tutore, non può comportare a suo carico un onere economico normativamente non previsto (la Circolare del Ministero dell’Interno Prot. n. 2255 del 30.10.2015, nel disciplinare la tipologia di servizi da assicurare al minore da parte delle strutture di accoglienza, non menziona minimamente quelle relative alla nomina del Tutore);
  • Evidenziato, altresì, che nel senso di escludere qualsiasi onere economico a carico della citata struttura in ordine all’attività svolta dal tutore depone anche l’art. 11 della legge 47/17 allorquando ha istituito un elenco di “tutori Volontari”, con esclusione esplicita di qualsiasi onere a carico dello Stato per tale attività (cfr. art. 21), oneri che – invece – vengono espressamente assunti solo per assicurare il Gratuito Patrocinio ai MSNA, nei casi in cui gli stessi necessitino di assistenza legale ex artt. 16 e 17 lg 47/17;
  • Ritenuto che detti artt. 11 e 21 lg 47/17 siano violativi dell’art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che di fatto viene ad esistere tra i tutori di persone incapaci italiane (alle quali lo Stato riconosce una pensione di invalidità, idonea – quanto meno – a coprire le spese sostenute nella tutela) ed i tutori di MSNA, con il concreto pericolo di non avere più la disponibilità di alcuno ad assumersi l’incarico di tutore per i secondi: come chiarito nell’istanza in esame, infatti, il tutore di MSNA svolge numerosi ed onerosi compiti, anticipando personalmente anche le spese necessarie per raggiungere le strutture dislocate in tutto il territorio (nel caso in esame il minore era collocato presso una struttura sita in Santa Croce del Sannio, che dista 28 km da Benevento ed il tutore, odierno istante, doveva ivi recarsi più volte al fine di verificare le effettive condizioni di vita del minore, come richiesto dal G.T., nonché al fine di recarsi con il minore presso la Commissione Provinciale di Caserta per presentare la domanda di Protezione Internazionale, come pure richiesto dal G.T.), ragion per cui avrebbe diritto a quella equa indennità di cui al II comma dell’art. 379 c.c., con onere – quindi – a carico dello Stato (stante l’insussistenza di beni o fondi intestati al M.S.N.A.) di rimborsare almeno le spese sostenute dai Tutori Volontari nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni;
  • Visti gli artt. 1 legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23 lg 53/87;

P.Q.M.

RIMETTE gli atti alla Corte Costituzionale affinchè valuti la legittimità costituzionale degli artt. 11 e 21 lg 47/17 nella parte in cui non prevedono alcun onere a carico dello Stato per la tutela dei MSNA, così escludendo di fatto che per i loro tutori possa trovare applicazione l’art. 379, II co., c.c., in chiara violazione dell’art. 3 della Costituzione per quanto in epigrafe motivato.

ORDINA che l’ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale sia notificata, a cura della Cancelleria, al tutore ed al Pubblico Ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Benevento, 19/10/2017

                                                                     IL GIUDICE TUTELARE

Dott. ssa Ida Moretti

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