Olga

DAL RAPPORTO CONIUGALE UN NUOVO DELITTO CHE TUTELA LA PERSONA IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE

Il prossimo 6 aprile 2018 entrerà in vigore il decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21 contenente disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00046) (GU Serie Generale n.68 del 22-03-2018) che introduce alcune modifiche in materia di tutela della persona. In particolare, dopo l’articolo 570 nel codice penale sarà inserito l’Art. 570-bis dal titolo “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio.” Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

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