Olga

Articoli nella categoria Arte e diritto, psicosociale

SII COLLABORATIVO, DON’T BE SCARED

 

Paola Angelini, Non aver paura:Dont'be scared. Olio su lino, 50x60 cm, 2019. Galleria Annarumma, NapoliGli obblighi di trasparenza, riservatezza, mandato limitato nella pratica collaborativa hanno fondamento nell’Accordo di Partecipazione, un documento scritto nel quale si espongono le regole, si stabilisce ciò che è permesso e ciò che è vietato e si assume l’impegno al rispetto degli obblighi. Di solito, dopo essere stato redatto dai legali, è letto in un incontro ad hoc, alla presenza delle parti, con solennità funzionale a sottolineare l’importanza dell’impegno che tutti stanno assumendo per la buona riuscita della trattativa.

Il diritto collaborativo, come sappiamo, è un processo regolato dalla prassi, in Italia non è legislativamente regolamentato e le conseguenze circa le informazioni scambiate durante le trattative, la fase preliminare dei contatti, la sottoscrizione dell’Accordo partecipativo, la fase successiva della negoziazione vera e propria, sollecitano quesiti e dubbi interpretativi.

A rigore persino la fase precedente la sottoscrizione dell’Accordo partecipativo ha una sua forte valenza sotto il profilo delle responsabilità: può ricollegarsi infatti a quel “contatto sociale” che la giurisprudenza riconosce foriero di reciproco affidamento dei contraenti, qualificato dall’obbligo di buona fede, d’informazione e protezione, rafforzato dai doveri deontologici cui s’ispirano gli avvocati e gli altri professionisti eventualmente a vario titolo coinvolti, che guideranno le parti a tenere una condotta corretta e rigorosa sin dal principio. Il Tribunale di Vicenza, con una recente sentenza del 3.4.2019, Est. Conti, ha tra l’altro specificato che anche lo svolgimento di significative trattative integra, ai sensi dell’art. 1173 codice civile, un fatto idoneo a produrre obbligazioni reciproche, la cui violazione determina responsabilità precontrattuale ex art. 1337 codice civile. In questa fase i professionisti collaborativi sono tuttavia concentrati a illustrare alle parti l’importanza di transigere le rispettive posizioni, a stendere un elenco delle priorità, a ipotizzare un calendario di durata del processo negoziale e l’opportunità di consultare degli specialisti per questioni specifiche, a definire obiettivi e interessi in modo che le parti pervengano alla sottoscrizione dell’Accordo di partecipazione alla pratica collaborativa con adeguata consapevolezza e convinzione, così da ridurre i rischi d’insuccesso.

Le parti esprimono poi la loro autonomia contrattuale che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1322 codice civile, ascrive l’Accordo di partecipazione alla pratica collaborativa nella categoria dei contratti atipici poiché volto a realizzare interessi meritevoli di tutela: nel caso specifico si concretizza in un impegno scritto a definire la controversia amichevolmente, attraverso trattative mirate al bonario componimento delle pretese, senza l’instaurazione di giudizi contenziosi. Se una delle parti ostacola le trattative, non si presenta agli incontri, viola gli obblighi di trasparenza, minaccia azioni legali, cela al proprio legale informazioni decisive, pur restando libera di recedere e abbandonare il processo, essendosi vincolata a pervenire a una soluzione stragiudiziale, a cooperare con buona fede e lealtà, con un precipuo obbligo a negoziare, può essere considerata inadempiente e pertanto responsabile contrattualmente.

Poiché la premessa di qualsiasi processo collaborativo è che la parte sia stata resa edotta dei vari metodi a sua disposizione e che sia risultata idonea al percorso dopo attenta valutazione da parte del suo legale, onde evitare di incorrere nelle ipotesi sopra menzionate il suggerimento è di dedicare tempo e anche più di un colloquio a individuare la capacità del cliente di ragionare per interessi, piuttosto che per posizioni di principio, suggerendo alla parte di ragionare sugli obiettivi cui si aspira, sulle motivazioni, su paure, speranze, preoccupazioni presenti e future, sulle opzioni che si è disponibili a proporre o accettare. Dunque, un po’ come raggiungere l’anima di chi avete di fronte attraverso le domande, la comunicazione verbale e non verbale, sintonizzandovi anche con il non detto, superando le altrui paure e le vostre, astraendovi dal giudizio, imparando a riconoscere con altri codici chi ragionevolmente è adatto a un proficuo viaggio collaborativo. Don’t be scared.

In foto Paola Angelini, Non aver paura/Dont’be scared. Olio su lino, 50×60 cm, 2019. Galleria Annarumma, Napoli. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

IL FASCINO DISCRETO DEL RISERBO

 

Daniele Galliano, We’re gonna have a real good time together. Olio su carta, 36 elementi, 33x22 cm ciascuno, 2016La trasparenza da usare nel processo collaborativo, affinché la negoziazione sugli interessi si svolga su base realmente efficace, deve essere garantita in ossequio alle regole di riservatezza. Il codice etico IACP suggerisce al professionista collaborativo di spiegarle al cliente con dovizia di dettagli, rimandando ai doveri collegati all’esercizio della professione e dunque, per l’avvocato, secondo verità, correttezza, trasparenza, segretezza. L’art. 13 del Codice deontologico forense stabilisce che “l’avvocato è tenuto, nell’interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali”. L’art. 28 estende il dovere sia all’ipotesi in cui il mandato conferito sia terminato (cfr. CNF n. 395 del 31.12.2016) o sia stato medio tempore revocato ovvero rinunciato, sia nei confronti dei collaboratori di studio verso i quali l’avvocato ha il ruolo attivo di adoperarsi affinché l’onere sia rispettato. L’obbligo si applica solo rispetto al cliente, non anche alla controparte (CNF n. 84 del 10.6.2014), in materia giudiziale o stragiudiziale.

Tali regole sono in linea con quanto disposto dall’art. 2.3 del Codice deontologico dell’avvocato europeo e con l’art. 6 CEDU che cristallizza la riservatezza come diritto fondamentale del cittadino nel giusto processo che il professionista è tenuto a garantire: corollario, in fondo, degli obblighi di rango costituzionale di cui si è investiti con la difesa. Nell’accordo partecipativo alla pratica collaborativa tali regole sono esplicitate affinché il cliente ne sia informato e consapevole: un professionista collaborativo può rivelare informazioni riservate solo col consenso dei clienti, comunque in ossequio alla legge e alle statuizioni concordate.

Gli articoli 622 Codice penale, 256 e 362 Codice di procedura penale e 249 Codice di procedura civile garantiscono al legale, se chiamato a testimoniare o se richiesto di fornire informazioni o documenti dall’autorità giudiziaria, di invocare il dovere di segretezza che può affievolirsi in taluni casi: per svolgere attività difensiva, impedire reati gravi, allegare fatti in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita, in una procedura disciplinare.

Ove il processo collaborativo confluisca in un accordo di negoziazione assistita l’art. 9 del D.L. 132/2014 sancisce l’obbligo per gli avvocati e le parti di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le notizie acquisite non possono essere utilizzate nell’eventuale giudizio che segua al fallimento delle trattative. Se in negoziazione dovessero emergere dati potenzialmente lesivi a una parte o all’altra, il limite alla loro utilizzabilità in un futuro contenzioso non può chiaramente essere assoluto; è qui che si gioca la forza del clima di fiducia e lealtà reciproca del team collaborativo che saprà usare criteri di trasparenza e opportunità bilanciandoli al rischio che le informazioni condivise possano essere poste al vaglio di altri in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, della pratica collaborativa. Peraltro i difensori e le parti, anche secondo il D.L. 132/2014, non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite. Nemmeno un’eventuale consulenza tecnica che le parti avessero conferito a un esperto neutrale potrà essere prodotta in un processo che veda le parti contrapposte, a meno che non sussista il consenso al suo utilizzo: trattandosi di mera consulenza non preceduta da giuramento, tra l’altro, vedrà il suo valore probatorio sensibilmente ridimensionato alla stregua di perizia stragiudiziale, superabile da prove desunte altrimenti, mediante testimoni o allegazioni documentali (cfr. Ruvolo Michele, “Negoziazione assistita in materia civile: casi e questioni”, Scuola Superiore Magistratura 2015).

In foto Daniele Galliano, We’re gonna have a real good time together. Olio su carta, 36 elementi, 33×22 cm ciascuno, 2016. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

BELLA E POSSIBILE

 

Federico Lombardo, Porta di Agropoli. Olio su lino, 65x110 cm, 2019La bigenitorialità deve essere alla base di qualsiasi pronuncia tra separati con prole. Cassazione civile n. 9764-2019: la tenera età di una bambina non è d’ostacolo a consuetudini di vita e salde relazioni con entrambi i genitori. L’ostracismo della madre nell’impedire al padre visite anche infrasettimanali va superato. È paradossale dover richiamare la Corte di Strasburgo per affermare una legge naturale: per un genitore e suo figlio stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita familiare” (n. 46544/99 CEDU/02). Prima di affrontare tre gradi di giudizio a ricordarvi che il trascorrere del tempo ha conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra vostra figlia e il padre (CEDU/13, Lombardo c/Italia), contattate l’avvocato collaborativo più vicino e chiedete se il suo metodo va bene per voi. Intanto oggi un altro Lombardo, Eccellente Pittore, ci rende felici.

In foto Federico Lombardo, Porta di Agropoli. Olio su lino, 2019. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

Cass. Civ. n. 9764-19 #artandlaw #arteediritto #eccellentipittori #dirittovivente #artecontemporanea #contemporaryart #avvocatavostra #pandette #pandettecontemporanee #justiceandbeauty #bigpicture #giustiziaebellezza

 

 

 

 

IO E TE DIVERSI E UGUALI – CREARE CITTADINANZA ATTIVA

IMG_9614Creare una cittadinanza attiva partendo dai ragazzi di oggi. 

Tornare a scuola mi rende felice e dai ragazzi ho sempre ancora tanto da imparare. Oggi, con gli studenti di seconda classe della Scuola Secondaria di primo grado di Martinsicuro e Villarosa (TE), alla giornata conclusiva del progetto di cittadinanza attiva IO E TE DIVERSI E UGUALI. Umani.

Si è concluso oggi presso la Sala Consiliare del Comune di Martinsicuro il Progetto per l’informazione e formazione sul rispetto delle regole e dell’altro uguale e diverso da me, rivolto a studenti (quali attori principali) e agli insegnanti, come guide per la comprensione e il rispetto delle regole della cittadinanza, realizzato dal mese di gennaio ad aprile 2019.

 

 

 

LA TORRE PIÙ BELLA

 

Marcello Carra- La torre di Babele, 2012.2013Parlare oscuramente lo sa fare ognuno, ma chiaro pochissimi” (G. Galilei). Oggi e domani sarò a Rijeka, al consesso di giureconsulti che, da tutta Europa, condivideranno amore, studio e ricerca del diritto animato da quella Torre di Babele che è la famiglia, luogo dove spesso si parlano idiomi differenti e nella quale può regnare l’incomprensione, eppure pluralità d’idee e ricchezza di valori la fanno formazione sociale fondamentale. Giudici, avvocati, notai, accademici, pure diversi per provenienza geografica e linguaggi settoriali, incroceranno codici generali e dati speciali in materia di coppie transnazionali. E poiché l’arte viva è maestra di eloquenza, ne farò occasione preziosa per affidare parole agli Eccellenti Pittori che ho portato con me.

In foto Marcello Carrà, La torre di Babele. Penna a biro su carta applicata su legno, 114×155 cm, 2012-2013. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

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IL MIO NOME È LEGIONE

 

Simone Racheli, Crepuscolo 1. Olio su tela, 150x150 cm, 2016«La commissione d’un crimine fa sorgere nel colpevole il dovere di “pagare il suo debito”. Il carcere è […] solo il modo di soddisfare una pulsione sociale che richiede segregazione ed espiazione attraverso il dolore. Cosa ne ottiene la società, se non la moltiplicazione di figure come quella del folle geraseno che si chiamava “legione” (perché erano molti) del racconto evangelico di Marco? Si discute di giustizia riparativa, una prospettiva nuova e antichissima al tempo stesso […] Crimine e criminale: da fatto solitario a fatto sociale; da individuo rigettato dalla società a individuo che ne fa parte, pur rappresentando il lato d’un rapporto patologico. Qualcosa si muove, nella giustizia minorile, nei reati punibili a querela. Molto resterebbe da fare». G. Zagrebelsky, Che cosa si può fare per abolire il carcere? – La Repubblica.it, 23.1.2015

In foto Simone Racheli, Crepuscolo 1. Olio su tela, 2016. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

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DEDICATO

 

Agostino Arrivabene, Aura seminali I. Olio su legno, 23x16 cm, 2015Il critico in un’opera cerca “la vitalità della natura nelle sue perfezioni e imperfezioni” (Duccio Trombadori) perché “l’arte è l’universale nel particolare” (Eugenio Corti, Criterio n. 13 www.eccellentipittori.it). Il giudice delle amministrazioni di sostegno cala invece la norma astratta nel concreto e cerca, nel valutare la persona, la misura adeguata alla specifica disabilità, senza mortificarla, per la massima tutela con il minor sacrificio dell’autodeterminazione, nel rispetto dei principi d’uguaglianza ed espressione della personalità. Corte Costituzionale n. 114 del 10.5.19: si mantiene pertanto integra la capacità di donare i propri beni, in mancanza di diversa espressa indicazione. Un po’ come dedicare se medesimi eternandosi in chi riceverà.

In foto Agostino Arrivabene, Aura seminali I. Olio su legno, 23×16 cm, 2015. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

Corte Cost. 10.5.2019 n. 114 #artandlaw #arteediritto #eccellentipittori #dirittovivente #artecontemporanea #contemporaryart #avvocatavostra #pandette #pandettecontemporanee #justiceandbeauty #bigpicture #giustiziaebellezza

A SALTI IL MONDO

 

Barbara Nahmad, Jump. Olio e oro su tela, 2015«Il coinvolgimento in un reato di una persona minorenne è quasi sempre espressione di un conflitto: con l’altro, con la società, non di rado con se stessi» (Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, “La mediazione penale e altri strumenti di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile, 2018). Impossibile eliminarlo, occorrono alternative sollecitate dal D. Leg.vo n. 121/2018 sull’esecuzione delle pene detentive e delle misure di comunità per condannati minorenni. Al centro è la persona, non il risultato, responsabilizzare alla vita libera, prevenire istruendo, educare alla cittadinanza attiva. L’avvocato minorile lo sa: sorgente viva di sapere, di virtù morali e civili, strumento ermeneutico indispensabile, un nuovo Umanesimo si fa strada in ambito giuridico. «Might as well jump. Jump!» (Van Halen).

In foto Barbara Nahmad, Jump. Olio e oro su tela, 2015. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

In allegato il documento di studio e proposta Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del 14.12.2018 Garante Infanzia su mediazione penale minorile #artandlaw #arteediritto #eccellentipittori #dirittovivente #artecontemporanea #contemporaryart #avvocatavostra #pandette #pandettecontemporanee #justiceandbeauty #bigpicture #giustiziaebellezza

QUI E ORA, LODE AL RITRATTO OTTIMISTA

 

Manuel Pablo Pace, Hic et nunc. Olio su lino, 100x150 cm, 2015Manuel Pablo Pace, il “Ritrattista Ottimista” secondo Camillo Langone, è Eccellente Pittore d’elezione per le coppie in crisi di Avvocata Vostra: una lettura di speranza se è vero che «Arte è ciò che diventa mondo, non ciò che è mondo» (K. Kraus, www.eccellentipittori.it 29.4.2019). Nel suo “Hic et nunc”, fragilità e forza della natura umana, vedo il «Maybe I just wanna fly/ Wanna live, I don’t wanna die» degli Oasis di “Live Forever”. Azzardo di più: in diritto è la clausola “rebus sic stantibus”, stando così le cose, che nei rapporti tra separati o divorziati implica che il giudice, per il mantenimento a favore del coniuge più debole, dovrà tener conto dei cambiamenti economici verificatisi nelle more del giudizio e renderli davvero adeguati alla realtà (Cass. Civ. 4.4.19, n. 9533).

In foto Manuel Pablo Pace, Hic et nunc. Olio su lino, 100×150 cm, 2015. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

 Cass. civ. 4.4.2019 n. 9533 #artandlaw #arteediritto #eccellentipittori #dirittovivente #artecontemporanea #contemporaryart #avvocatavostra #pandette #pandettecontemporanee #justiceandbeauty #bigpicture #giustiziaebellezza

DUE PIANI DI LIBERTÀ

 

Massimiliano Zaffino, Due piani ©. Olio su tela, 2014«E perché farci vedere e sentire la libertà, e poi ritorcerla per sempre? E infamemente!» (U. Foscolo, Le ultime lettere di Jacopo Ortis). Per Cassazione n. 12998 del 15.5.19 il rifiuto informato a terapie mediche, anche se conduce al decesso, non è eutanasia (artt. 579-580 Codice penale): non abbrevia la vita causando positivamente la morte. Esprime piuttosto la scelta del paziente che la malattia segua il suo corso naturale. Salute come diritto coincide con “benessere fisico e psichico” e implica il sottrarsi a trattamenti sanitari se espressione di libertà religiosa ex art. 19 Costituzione. È valida pertanto la nomina di un amministratore di sostegno designato dal malato grave proprio per l’esigenza che si esprima, in caso di impossibilità dell’interessato, il rifiuto a terapie.

In foto Massimiliano Zaffino, Due piani ©. Olio su tela, 2014. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

Corte di Cassazione 15 maggio 2019 n. 12998 #artandlaw #arteediritto #eccellentipittori #dirittovivente #artecontemporanea #contemporaryart #avvocatavostra #pandette #pandettecontemporanee #justiceandbeauty #bigpicture #giustiziaebellezza

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